giovedì 11 giugno 2009

Graduatorie da rifare per i soci ANIEF ricorrenti

11 giugno 2009 - ANIEF
Nuovo colpo a segno dell’ANIEF contro il DM 42/09 di aggiornamento delle graduatorie, come da copione. Graduatorie da rifare per i soci ANIEF ricorrenti

Con una rapidità mai udita, i giudici del Tar Lazio in cinque giorni hanno emanato una sentenza lampo, BREVE, favorevole, senza discutere la fase cautelare, su un nuovo ricorso pilota presentato dai legali dell'ANIEF, avv. Ganci e Miceli, per un socio ricorrente che chiedeva lo spostamento da una graduatoria all'altra dei 24 punti già dichiarati all'atto del precedente aggiornamento. Così l'Associazione professionale e sindacale annulla nuovamente il DM. 42/2009, in particolare per l'illegittimità dell'art. 3 comma 2, in riguardo della sentenza n. 10728/2008 sempre ottenuta dall'ANIEF l'anno precedente.

Avevamo chiarito al Ministero che l'articolo in questione era illegittimo perché riprendeva una norma della tabella di valutazione già cassata e quindi inesistente - replica il prof. Marcello Pacifico, Presidente dell'ANIEF. Ancora una volta i giudici ci hanno dato ragione. Ora attendiamo uguale esito per gli altri mille ricorrenti. Il 18 giugno, invece, attendiamo con fiducia l'esito positivo di altre ordinanze cautelari positive sullo spostamento a pettine nelle altre province. Vogliamo così rispondere alla fiducia risposta da migliaia di colleghi che vogliono avere garantito il diritto alla piena mobilità in tutto il territorio nazionale e all'assunzione secondo il punteggio ottenuto. Ora le graduatorie saranno da rifare in tutta Italia, ma per i soli ricorrenti, visto che non abbiamo voluto compromettere l'impianto delle graduatorie che deve essere salvaguardato per non suscitare sospetti appetiti. Chiediamo soltanto un po' di giustizia, di competenza e di rispetto delle Leggi e della Giurisprudenza esistente per reclutare i docenti in base al merito di cui sono portatori. Forse da domani qualcuno ci ascolterà invece di discutere dei precari senza consultarci.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale … del 2009, proposto da:
…, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Crescenzio, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DELLA TERZA FASCIA NELLA CLASSE DI CONCORSO A446 (LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA) PER AA.SS. 2009/2011 - CAUTELARE PROVVISORIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

Ravvisata la manifesta fondatezza. del gravame, con riguardo ai sottoindicati profili:

- avuto riguardo che nella specie occorre far riferimento ai precedenti specifici di questa Sezione ( sentenza n.10728 del 2008 con rigetto della sospensiva in appello con ordinanza del consiglio di stato n.1524/2009) con conseguente illegittimità dell'art.3 comma 2 del D.M. 42 dell'8 aprile 2008 nella parte in cui dispone che “ Non è possibile, invece, spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un'altra”.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis, – Roma – ai sensi l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in parte motiva

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

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