sabato 15 marzo 2008

OGGETTO: Schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM

Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la nota 1832/SEGR/AFAM del 27/09/2007 con la quale si chiede parere sullo "Schema di regolamento recante la procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e per il reclutamento del personale del sistema AFAM";
Considerate le molte problematicità presenti nello schema di decreto presentato;
Considerate in particolare le criticità presenti nel Titolo 2 dello stesso schema, il CNAM ritiene che sia necessaria una riscrittura dello schema di regolamento presentato che consideri le perplessità esposte e accolga le proposte di modifica indicate nel seguente documento;
IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
nella riunione del 4 – 5 marzo 2008 esprime le seguenti considerazioni:
Il CNAM intende preliminarmente evidenziare le difficoltà incontrate ad esprimere parere sullo schema di regolamento in oggetto, preso atto che tale documento non costituisce quel provvedimento di carattere generale e conclusivo, tale da definire, in forma coerente e rispettosa delle specificità delle istituzioni, una compiuta attuazione della Legge 508/99, come peraltro auspicato nel Parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 Maggio 2004.
Ad esempio, il CNAM considera necessario:
1. procedere alla definizione di regolamenti e ordinamenti anche per i Corsi di Diploma di Secondo Livello, così come avvenuto per i Corsi di Diploma di Primo Livello, ai fini di una completa programmazione, sviluppo e razionalizzazione del sistema;
2. procedere all’individuazione dei requisiti di idoneità delle sedi;
3. procedere all’individuazione dei requisiti necessari per l’elezione del direttore delle istituzioni AFAM.
Il CNAM mette in rilievo, inoltre, i rischi derivanti dall'attuazione del regolamento in oggetto in assenza di una riformulazione dei percorsi relativi alla formazione di base nelle istituzioni musicali e coreutiche.
Per la tipicità dei profili formativi in tali ambiti, è infatti indispensabile garantire la necessaria continuità dell'iter formativo nei suddetti settori, nell’ambito di una complessiva riforma dei cicli.
Art. 2 - Finalità
Si propone di indicare, oltre alle opportunità generali derivanti dai "mutamenti degli scenari economici", le "potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato del lavoro" che permettono alle istituzioni di orientare i profili formativi versi nuovi ambiti professionali, arricchendo in tal modo la loro offerta formativa.

Art. 3 - Obiettivi
Si manifestano forti perplessità in merito alle modalità di formulazione di tale articolo, in quanto il medesimo antepone l'istituzione di nuove accademie, conservatori e ISIA - nonché l'attivazione di "centri di alta specializzazione" e di "poli di alta formazione artistica e musicale" - al potenziamento delle attuali istituzioni.
Quest’ultimo, secondo il CNAM, deve essere viceversa individuato come l'obiettivo prioritario da perseguire, anche attraverso l'assegnazione di risorse economiche adeguate, strutture e sedi idonee e rispondenti alle nuove esigenze didattiche, nonché valorizzando la produzione didattica e artistica, al fine di innalzare la qualità complessiva dell'offerta formativa.
Si propone pertanto la riscrittura integrale dell'ART.3, indicando ai primi commi dell'articolo medesimo i punti riportati nello schema di regolamento in oggetto, in corrispondenza delle lettere d, f, e, l, m.
Si ritiene, inoltre, che il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa debba essere conseguente ad un’attenta valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna istituzione, anche in ragione delle condizioni economiche e operative a queste offerte per operare al meglio rispetto alle loro finalità formative.
Il comma B prefigura una razionalizzazione dell'offerta formativa solo come prodotto della contrazione del numero dei corsi, attraverso la loro soppressione, trasformazione e accorpamento; viceversa, in una prospettiva di sviluppo del sistema, deve essere prevista, come parte della stessa razionalizzazione, anche l'istituzione di nuovi corsi.
A tale riguardo, si chiede anche di chiarire come per "Corsi" si debba intendere "Corsi di studio".
Si sottolinea la necessità di inserire, in attuazione dell’art. 7, comma 8, lettera "e" della Legge 508/99, la possibilità di prevedere l’eventuale statizzazione, su richiesta, degli istituti musicali pareggiati e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Il CNAM, nel valutare positivamente la proposta di attivare "Poli" di alta formazione artistica, tesi a valorizzare le vocazioni formative, culturali, artistiche ed economiche di specifici contesti territoriali, ritiene indispensabile mettere in evidenza che i medesimi "Poli" debbano perseguire quale obiettivo principale quello di valorizzare il ruolo culturale, didattico e la produzione artistica delle istituzioni AFAM.
A tal fine, si ritiene indispensabile che i soggetti proponenti l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica siano le stesse istituzioni AFAM, in base alle procedure previste dalle norme vigenti.
Si mette in evidenza che la legge 508/99 permette la costituzione, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti, nei quali possono confluire i soggetti previsti all’ART.2, comma 7, lettera i della Legge 508/99.
Si ritiene necessario che i "Poli di Alta Formazione Artistica" si configurino come iniziative di collaborazione e cooperazione tra più soggetti di elevata qualificazione, operanti in uno stesso territorio o in un medesimo ambito artistico/professionale. Va chiarito come tale condizione non attribuisca ai Poli di Alta Formazione Artistica uno "status giuridico" che permetta loro di rilasciare Diplomi Accademici; titoli che viceversa sono rilasciati, anche in forma congiunta, dalle istituzioni che partecipano al "Polo di Alta Formazione Artistica".
E' opportuno, inoltre, chiarire che tale collaborazione sia regolata da apposite convenzioni tra istituzioni di corrispondente livello e abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano, secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale ( ART.3, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 212).
I "Poli di Alta Formazione Artistica" si offrono comunque come un’importante opportunità per le istituzioni AFAM, per avviare organiche collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e per acquisire risorse economiche.
Si fa rilevare che lo schema di regolamento in oggetto prevede l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica (lettera c, art.3), di Fondazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale (art.7), di Centri di servizio per la produzione artistica e la ricerca (comma 1, art.8) e di Consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica (comma 2, art.8), ma non fa riferimento, né tra gli obiettivi né tra le attività di collaborazione, ai Politecnici delle Arti che, viceversa, sono indicati nella legge 508/99 e che necessitano di una specifica regolamentazione.

Art. 4 - modalità di attuazione
Emergono perplessità in merito al comma 2 nel quale è previsto, che per la presentazione al ministero delle proposte indicate al comma 1 sia necessario allegare, a corredo della documentazione, anche il parere espresso da parte del nucleo di valutazione dell'istituzione.
Il Nucleo di valutazione viene, in tal senso, ad assumere una competenza di giudizio su attività di progettazione e programmazione; competenza non individuabile tra quelle che sono assegnate al Nucleo di valutazione dall'ART.10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.
Art. 5 - Valutazione
L'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) prevista dall'ART.2, comma 138, D.L. 3/10/2006, n°262 non è stata tuttora costituita. Questa assume un ruolo di rilievo nella valutazione esterna, nelle attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza, nonché nella valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione alla ricerca e all'innovazione.
Per l'importante ruolo che l'Agenzia riveste anche per lo sviluppo del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale è indispensabile che la stessa contenga competenze specifiche riferibili al sistema AFAM.
Non è possibile in questa fase esprimere un parere compiuto in merito alla valutazione in quanto le modalità per la sua attuazione saranno individuate solo con un successivo decreto ministeriale.
Art. 6 - Nuove istituzioni
In merito a tale articolo, si fa rilevare l’opportunità di inserire al comma 4, che la proposta di trasformazione in istituzioni autonome di sedi già decentrate sia avanzata dalle Istituzioni alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura.
Art. 7 - Istituzioni non statali
Il CNAM fa innanzitutto rilevare che la Legge n.508/99 non prevede la possibilità di conferire a istituzioni esterne al sistema AFAM, promosse o gestite da enti pubblici e da privati, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al D.P.R. n. 212/05.
Qualora si ritenesse opportuno avvalersi di tale opportunità nell’ambito della programmazione, del riequilibrio e dello sviluppo del sistema, il CNAM considera indispensabile che, vista la marcata eterogeneità delle istituzioni artistiche e musicali non statali presenti in tutto il territorio nazionale, ogni eventuale autorizzazione a rilasciare titoli di studio di cui all'ART.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n°212, sia conseguente a modalità certe di verifica della qualità didattica, scientifica, culturale e di produzione artistica dei corsi per i quali si chiede l'accreditamento, anche in riferimento ai profili della docenza impegnata in tali istituzioni.
E', pertanto, a maggior ragione, necessario che le istituzioni che chiedono l'accreditamento dei corsi e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi Accademici, si dotino di strumenti conformi a quelli vigenti per le istituzioni AFAM, sia in relazione agli ordinamenti didattici sia al dettato dei DPR 132/03 e 212/05 in materia di organi di governo e di organizzazione didattica.
Sino al completamento del quadro normativo delle disposizioni legislative vigenti, i titoli di studio rilasciati dalle suddette istituzioni non statali dovranno corrispondere a quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM in corsi ordinamentali.
Le istituzioni accreditate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio in conformità a quanto già previsto per le Università non statali.
Le stesse dovranno, inoltre, attenersi alle disposizioni valide per le istituzioni AFAM in materia di reclutamento del personale.
Il CNAM ritiene opportuno inserire nel testo del regolamento uno specifico articolo inerente il riaccreditamento di Accademie di Belle Arti già Legalmente riconosciute, che, pur orientato all’adeguamento di tali strutture ai criteri già previsti all’articolo 7, preveda norme transitorie a salvaguardia degli studenti e del corpo docente già operante nelle istituzioni stesse.

Titolo secondo
Premessa
Il Titolo secondo del regolamento in oggetto, in applicazione del comma 6 dell'ART.2 della Legge 508/99, individua come unica modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento sui settori disciplinari relativi agli ordinamenti AFAM, la tipologia della "attribuzione di incarico di durata non superiore al quinquennio, rinnovabile". Il regolamento in oggetto, nell'applicare la norma indicata dal suddetto comma 6, produce l'esaurimento nelle istituzioni AFAM di un organico stabile, determinando una precarizzazione del rapporto di lavoro non in linea con le disposizioni vigenti in merito agli incarichi nel pubblico impiego. Sebbene sia evidente il fine perseguito, attraverso tale forma di reclutamento, di favorire la flessibilità didattica e l'autonomia delle istituzioni, non si può non evidenziare alcuni gravi problemi che deriverebbero se si adottasse tale forma di incarico come unica per tutto il comparto.
Innanzitutto si mette in evidenza che il regolamento in oggetto indica per il reclutamento procedure diverse , e per molti aspetti opposte, a quelle adottate nelle università, condizione questa che pregiudica una necessaria armonizzazione tra i due sistemi.
La scelta di escludere, tra le tipologie di reclutamento, quella a tempo indeterminato è in contraddizione con l'orientamento assunto dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2007; questo, infatti, nel definire i requisiti minimi per i Corsi di Laurea, al fine di garantire la qualità dei percorsi formativi, indica tra i requisiti necessari la presenza di un numero vincolante di docenti di ruolo (allegato B all'art.4, DM 31 ottobre 2007).
L'assenza di personale stabile, anche in ambiti disciplinari caratterizzanti l'indirizzo formativo delle istituzioni AFAM, avrà riflessi negativi non solo sulla qualità e continuità della didattica ma anche sul generale funzionamento delle Istituzioni e determinerà condizioni incerte, se non ambigue, nelle attività di funzionamento degli organi di governo. Si fa rilevare che, nelle istituzioni in cui il corpo docente è costituito esclusivamente da insegnanti a tempo determinato, si verificherà la circostanza in cui gli eletti negli organi di governo dovranno (nel rispetto della norma sancita dal comma e, dell'ART.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132) confermare l'incarico a se stessi. Inoltre, si pone il problema della corrispondenza tra la durata del loro incarico a tempo determinato e quella dell'organo di governo nel quale sono stati eletti.
Nello schema in oggetto non è indicata quale sia la forma di contratto che sarà utilizzata né si evidenzia quale sia la collocazione dell'incaricato a tempo determinato nell'area professionale del personale docente (prima fascia, seconda fascia, altro!). Il regolamento presentato non considera inoltre le diverse tipologie di incarico attualmente presenti nel comparto AFAM, alcune delle quali devono essere necessariamente mantenute, almeno in una fase transitoria, per garantire il funzionamento delle stesse istituzioni.
Inoltre, mancano le norme che permettano un armonico e funzionale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, rispetto al quale il CNAM ritiene che in sede di prima applicazione del Regolamento in oggetto, il personale docente delle istituzioni con incarico a tempo indeterminato debba afferire, con provvedimento ministeriale, ai nuovi settori disciplinari sulla base dell'attuale titolarità di insegnamento.
Lo schema presentato non affronta la problematica dei docenti di seconda fascia.
Art.10 - Idoneità dei docenti
Ribadendo le perplessità sulla scelta di utilizzare procedure diverse rispetto a quelle in uso nell'Università che, come si è già indicato nella premessa, non facilità l'armonizzazione tra i due sistemi, il CNAM mette in evidenza le carenze presenti nell'art.10 relativo al reclutamento del personale del Sistema. Il comma 3 prevede procedure di valutazione per ciascun settore artistico accertando, ai fini del conseguimento dell'idoneità, la maturità artistico-professionale del candidato, acquisita attraverso esperienze in campo artistico. L'articolo limita l'ambito di riferimento per le procedure di valutazione a quello artistico anche nell'indicazione dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'idoneità. Il CNAM ritiene indispensabile che le norme e i requisiti ritenuti necessari per il conferimento dell'idoneità si debbano riferire all'insieme dei settori disciplinari previsti dagli ordinamenti delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA, quindi non limitati al "campo artistico" ma riferiti alle molteplici forme di saperi e competenze di carattere storico-culturale, tecnico-scientifico e artistico-progettuale presenti nelle istituzioni AFAM.
Pertanto si indica di modificare la dicitura "settore artistico" con "settori artistico-scientifico-disciplinari" e di prevedere tra i requisiti richiesti, un’estensione dei campi in cui sono state svolte le
esperienze didattiche e professionali, considerando come elementi di valutazione anche la ricerca e la produzione scientifica. Pertanto il CNAM ritiene che debba essere riscritto l'articolo 10 e modificati i contenuti delle lettere a, b, c, d, del comma 3, e le lettere a, b, c, del comma 4, al fine di estendere le competenze e i titoli richiesti per la valutazione a tutti i settori disciplinari presenti nelle istituzioni AFAM.
Al fine di favorire la piena applicazione dell'autonomia e il conferimento di incarichi di insegnamento su specifici profili, il CNAM mette in evidenza che l'idoneità nazionale non deve costituire graduatoria ma condizione per accedere ai concorsi banditi dalle singole istituzioni.
Le particolarità di alcune istituzioni quali gli ISIA, l'Accademia di Arte drammatica e l’Accademia Nazionale di Danza in cui corpo docente è costituito nella quasi totalità da insegnanti incaricati a tempo determinato, pongono l'esigenza di prevedere per i docenti già incaricati nelle stesse istituzioni una diversa modalità per il riconoscimento dell'idoneità nazionale all'insegnamento. Ai docenti di queste istituzioni, il cui incarico è stato più volte reiterato a fronte di una valutazione espressa dai rispettivi organi di governo nominati dal Ministro, deve essere riconosciuta l'idoneità per effetto della loro attività di insegnamento. Alla luce di quanto esposto il CNAM propone che al fine del conferimento degli incarichi di insegnamento, sia riconosciuto all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, all’Accademia Nazionale di Danza e agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche la possibilità di attribuire, su domanda degli interessati, incarichi di insegnamento a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, ai docenti attualmente in servizio e che siano stati riconfermati nell’incarico almeno una volta dal Consiglio Accademico, riconoscendo agli stessi l'acquisizione dell'idoneità all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 10, per effetto del servizio prestato nelle discipline, corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari, individuate dai Consigli Accademici.
Il CNAM ritiene inoltre necessario individuare forme di tutela per i docenti che già insegnano nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Art.11 Incarichi di insegnamento
Il comma 1 prevede come prioritario il conferimento degli incarichi di insegnamento al personale incluso nella graduatoria costituita ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 143/2004. Il comma 6 prevede che le istituzioni, previo giudizio favorevole del Consiglio Accademico, possano proporre al Ministero la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale suddetto. Il CNAM pur favorevole ad un inquadramento a tempo indeterminato del personale di cui al comma 1, esprime perplessità in merito alla scelta di demandare tale trasformazione alle singole istituzioni previo giudizio favorevole del Consiglio accademico; condizione questa che non basandosi su norme certe e uniformi comporterà differenti trattamenti per docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica determinando una evidente sperequazione. Al fine di una generale armonizzazione del sistema la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato potrebbe essere prevista anche per i docenti degli ISIA che ne fanno domanda.
Il comma 2 indica che "il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate"; a parere del CNAM deve essere esplicitato che le risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi devono essere assicurate dai Ministeri competenti.
Considerata la particolare composizione del corpo docente degli ISIA e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, costituito da docenti incaricati a scrittura o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il CNAM ritiene indispensabile, al fine di garantire la continuità degli incarichi e della didattica in dette istituzioni, conferire incarichi di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari e per specifici moduli didattici connessi agli obiettivi formativi dei corsi, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, con delibera motivata del Consiglio Accademico e nei limiti concordati annualmente con il Ministero.
Il CNAM ritiene opportuno che tale norma, indispensabile per garantire il funzionamento degli ISIA, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, debba essere prevista, eventualmente con percentuali diverse, per tutte le istituzioni del comparto AFAM, per garantire alle stesse di conferire contratti su moduli didattici a professionisti, artisti e esperti che permetteranno un ulteriore aggiornamento della didattica e una crescente valorizzazione della produzione artistica delle istituzioni.

Art.12 e 13 Commissioni giudicatrici e conferimento contratti ai vincitori.
Il CNAM ritiene opportuno che la materia contenuta nell'art.12 possa essere disciplinata da un successivo decreto ministeriale. Tuttavia al fine della predisposizione di detto decreto il CNAM mette in evidenza che mette in evidenza che per alcuni corsi e relativi settori disciplinari, unici nel panorama dell'Alta Formazione Artistica e Musicale si determina l'impossibilità di applicare la norma.
Inoltre, sempre in previsione della emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale, il CNAM fa rilevare quanto segue: alla luce dei numerosi nuovi corsi avviati in forma sperimentale nelle istituzioni AFAM, per i quali sono stati conferiti incarichi di insegnamento nella forma di contratto a tempo determinato, i cui incaricati sono esclusi dagli organi di governo delle stesse istituzioni, si ritiene indispensabile stabilire se gli stessi possano essere individuati come titolari di corso. Se così non fosse per alcuni settori disciplinari verrebbero a mancare le specifiche competenze per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Art. 14 Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
Relativamente al comma 3 di detto articolo il CNAM propone di consentire l'accesso ai profili per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola dell'obbligo, mediante procedure selettive al fine di consentire alle istituzioni di reclutare il personale più idoneo per operare. Per tale motivo si propone la soppressione del comma 3.