mercoledì 6 febbraio 2008

Validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai fini dell'accesso aipubblici concorsi.

Ufficio Personale Pubbliche AmministrazioniNota circolare UPPA n. 09/08

Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti in merito alla validità,ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, dei diplomi accademicirilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.Al riguardo si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riformadelle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di artedrammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato ilsettore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definitole Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie dialta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settoreartistico e musicale.Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge citata,aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212,convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, haequiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomirilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamentoprevigente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dalRegolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguitida coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzionesecondaria di secondo grado.La finalità perseguita dal legislatore appare quella disalvaguardare il valore dei titoli di studio conseguitiantecedentemente alla legge n. 508 del 1999 equiparandoliautomaticamente ai diplomi accademici previsti dalla legge di riformaper i quali l'equivalenza con quelli universitari è sancita daldisposto dell'articolo 2, comma 5 della medesima legge.Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005,n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamentididattici delle suddette istituzioni, all'articolo 3, prevedespecificatamente che, in analogia al sistema universitario, leistituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione,di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.Nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, è stataautorizzata l'attivazione, in via sperimentale, di percorsi formativitriennali, validati dal Ministero dell'Università e della Ricerca,che, nella sostanza, anticipano i nuovi ordinamenti essendo strutturati con un impegno complessivo degli studi e conl'acquisizione di crediti formativi più qualificanti rispetto ai corsidel previgente ordinamento.Considerato quanto sopra evidenziato si può ritenere che idiplomi accademici di I livello, rilasciati all'esito dei predetticorsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgenteordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l'altro, l'accesso aicorsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell'entrata in vigore dellalegge n. 508 del 1999, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999 in merito all'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione concreta delle equipollenze tra titoli distudio rilasciati dalle Istituzioni in questione ed i titoli universitari ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il Direttore dell'UfficioFrancesco Verbaro

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