venerdì 25 aprile 2008

Regolamento dell'Accademia Nazionale di Danza

Oggi abbiamo dato il parere sul regolamento dell'Accademia Nazionale di Danza. Un altro piccolo passo è stato fatto.

Restano da approvare solo quelli dell'I.S.I.A. e dell'Accademia Nazionale D'arte Drammatica.
Presto si potrà visionare il testo.

sabato 15 marzo 2008

OGGETTO: Schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM

Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la nota 1832/SEGR/AFAM del 27/09/2007 con la quale si chiede parere sullo "Schema di regolamento recante la procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e per il reclutamento del personale del sistema AFAM";
Considerate le molte problematicità presenti nello schema di decreto presentato;
Considerate in particolare le criticità presenti nel Titolo 2 dello stesso schema, il CNAM ritiene che sia necessaria una riscrittura dello schema di regolamento presentato che consideri le perplessità esposte e accolga le proposte di modifica indicate nel seguente documento;
IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
nella riunione del 4 – 5 marzo 2008 esprime le seguenti considerazioni:
Il CNAM intende preliminarmente evidenziare le difficoltà incontrate ad esprimere parere sullo schema di regolamento in oggetto, preso atto che tale documento non costituisce quel provvedimento di carattere generale e conclusivo, tale da definire, in forma coerente e rispettosa delle specificità delle istituzioni, una compiuta attuazione della Legge 508/99, come peraltro auspicato nel Parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 Maggio 2004.
Ad esempio, il CNAM considera necessario:
1. procedere alla definizione di regolamenti e ordinamenti anche per i Corsi di Diploma di Secondo Livello, così come avvenuto per i Corsi di Diploma di Primo Livello, ai fini di una completa programmazione, sviluppo e razionalizzazione del sistema;
2. procedere all’individuazione dei requisiti di idoneità delle sedi;
3. procedere all’individuazione dei requisiti necessari per l’elezione del direttore delle istituzioni AFAM.
Il CNAM mette in rilievo, inoltre, i rischi derivanti dall'attuazione del regolamento in oggetto in assenza di una riformulazione dei percorsi relativi alla formazione di base nelle istituzioni musicali e coreutiche.
Per la tipicità dei profili formativi in tali ambiti, è infatti indispensabile garantire la necessaria continuità dell'iter formativo nei suddetti settori, nell’ambito di una complessiva riforma dei cicli.
Art. 2 - Finalità
Si propone di indicare, oltre alle opportunità generali derivanti dai "mutamenti degli scenari economici", le "potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato del lavoro" che permettono alle istituzioni di orientare i profili formativi versi nuovi ambiti professionali, arricchendo in tal modo la loro offerta formativa.

Art. 3 - Obiettivi
Si manifestano forti perplessità in merito alle modalità di formulazione di tale articolo, in quanto il medesimo antepone l'istituzione di nuove accademie, conservatori e ISIA - nonché l'attivazione di "centri di alta specializzazione" e di "poli di alta formazione artistica e musicale" - al potenziamento delle attuali istituzioni.
Quest’ultimo, secondo il CNAM, deve essere viceversa individuato come l'obiettivo prioritario da perseguire, anche attraverso l'assegnazione di risorse economiche adeguate, strutture e sedi idonee e rispondenti alle nuove esigenze didattiche, nonché valorizzando la produzione didattica e artistica, al fine di innalzare la qualità complessiva dell'offerta formativa.
Si propone pertanto la riscrittura integrale dell'ART.3, indicando ai primi commi dell'articolo medesimo i punti riportati nello schema di regolamento in oggetto, in corrispondenza delle lettere d, f, e, l, m.
Si ritiene, inoltre, che il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa debba essere conseguente ad un’attenta valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna istituzione, anche in ragione delle condizioni economiche e operative a queste offerte per operare al meglio rispetto alle loro finalità formative.
Il comma B prefigura una razionalizzazione dell'offerta formativa solo come prodotto della contrazione del numero dei corsi, attraverso la loro soppressione, trasformazione e accorpamento; viceversa, in una prospettiva di sviluppo del sistema, deve essere prevista, come parte della stessa razionalizzazione, anche l'istituzione di nuovi corsi.
A tale riguardo, si chiede anche di chiarire come per "Corsi" si debba intendere "Corsi di studio".
Si sottolinea la necessità di inserire, in attuazione dell’art. 7, comma 8, lettera "e" della Legge 508/99, la possibilità di prevedere l’eventuale statizzazione, su richiesta, degli istituti musicali pareggiati e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Il CNAM, nel valutare positivamente la proposta di attivare "Poli" di alta formazione artistica, tesi a valorizzare le vocazioni formative, culturali, artistiche ed economiche di specifici contesti territoriali, ritiene indispensabile mettere in evidenza che i medesimi "Poli" debbano perseguire quale obiettivo principale quello di valorizzare il ruolo culturale, didattico e la produzione artistica delle istituzioni AFAM.
A tal fine, si ritiene indispensabile che i soggetti proponenti l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica siano le stesse istituzioni AFAM, in base alle procedure previste dalle norme vigenti.
Si mette in evidenza che la legge 508/99 permette la costituzione, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti, nei quali possono confluire i soggetti previsti all’ART.2, comma 7, lettera i della Legge 508/99.
Si ritiene necessario che i "Poli di Alta Formazione Artistica" si configurino come iniziative di collaborazione e cooperazione tra più soggetti di elevata qualificazione, operanti in uno stesso territorio o in un medesimo ambito artistico/professionale. Va chiarito come tale condizione non attribuisca ai Poli di Alta Formazione Artistica uno "status giuridico" che permetta loro di rilasciare Diplomi Accademici; titoli che viceversa sono rilasciati, anche in forma congiunta, dalle istituzioni che partecipano al "Polo di Alta Formazione Artistica".
E' opportuno, inoltre, chiarire che tale collaborazione sia regolata da apposite convenzioni tra istituzioni di corrispondente livello e abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano, secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale ( ART.3, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 212).
I "Poli di Alta Formazione Artistica" si offrono comunque come un’importante opportunità per le istituzioni AFAM, per avviare organiche collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e per acquisire risorse economiche.
Si fa rilevare che lo schema di regolamento in oggetto prevede l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica (lettera c, art.3), di Fondazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale (art.7), di Centri di servizio per la produzione artistica e la ricerca (comma 1, art.8) e di Consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica (comma 2, art.8), ma non fa riferimento, né tra gli obiettivi né tra le attività di collaborazione, ai Politecnici delle Arti che, viceversa, sono indicati nella legge 508/99 e che necessitano di una specifica regolamentazione.

Art. 4 - modalità di attuazione
Emergono perplessità in merito al comma 2 nel quale è previsto, che per la presentazione al ministero delle proposte indicate al comma 1 sia necessario allegare, a corredo della documentazione, anche il parere espresso da parte del nucleo di valutazione dell'istituzione.
Il Nucleo di valutazione viene, in tal senso, ad assumere una competenza di giudizio su attività di progettazione e programmazione; competenza non individuabile tra quelle che sono assegnate al Nucleo di valutazione dall'ART.10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.
Art. 5 - Valutazione
L'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) prevista dall'ART.2, comma 138, D.L. 3/10/2006, n°262 non è stata tuttora costituita. Questa assume un ruolo di rilievo nella valutazione esterna, nelle attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza, nonché nella valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione alla ricerca e all'innovazione.
Per l'importante ruolo che l'Agenzia riveste anche per lo sviluppo del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale è indispensabile che la stessa contenga competenze specifiche riferibili al sistema AFAM.
Non è possibile in questa fase esprimere un parere compiuto in merito alla valutazione in quanto le modalità per la sua attuazione saranno individuate solo con un successivo decreto ministeriale.
Art. 6 - Nuove istituzioni
In merito a tale articolo, si fa rilevare l’opportunità di inserire al comma 4, che la proposta di trasformazione in istituzioni autonome di sedi già decentrate sia avanzata dalle Istituzioni alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura.
Art. 7 - Istituzioni non statali
Il CNAM fa innanzitutto rilevare che la Legge n.508/99 non prevede la possibilità di conferire a istituzioni esterne al sistema AFAM, promosse o gestite da enti pubblici e da privati, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al D.P.R. n. 212/05.
Qualora si ritenesse opportuno avvalersi di tale opportunità nell’ambito della programmazione, del riequilibrio e dello sviluppo del sistema, il CNAM considera indispensabile che, vista la marcata eterogeneità delle istituzioni artistiche e musicali non statali presenti in tutto il territorio nazionale, ogni eventuale autorizzazione a rilasciare titoli di studio di cui all'ART.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n°212, sia conseguente a modalità certe di verifica della qualità didattica, scientifica, culturale e di produzione artistica dei corsi per i quali si chiede l'accreditamento, anche in riferimento ai profili della docenza impegnata in tali istituzioni.
E', pertanto, a maggior ragione, necessario che le istituzioni che chiedono l'accreditamento dei corsi e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi Accademici, si dotino di strumenti conformi a quelli vigenti per le istituzioni AFAM, sia in relazione agli ordinamenti didattici sia al dettato dei DPR 132/03 e 212/05 in materia di organi di governo e di organizzazione didattica.
Sino al completamento del quadro normativo delle disposizioni legislative vigenti, i titoli di studio rilasciati dalle suddette istituzioni non statali dovranno corrispondere a quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM in corsi ordinamentali.
Le istituzioni accreditate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio in conformità a quanto già previsto per le Università non statali.
Le stesse dovranno, inoltre, attenersi alle disposizioni valide per le istituzioni AFAM in materia di reclutamento del personale.
Il CNAM ritiene opportuno inserire nel testo del regolamento uno specifico articolo inerente il riaccreditamento di Accademie di Belle Arti già Legalmente riconosciute, che, pur orientato all’adeguamento di tali strutture ai criteri già previsti all’articolo 7, preveda norme transitorie a salvaguardia degli studenti e del corpo docente già operante nelle istituzioni stesse.

Titolo secondo
Premessa
Il Titolo secondo del regolamento in oggetto, in applicazione del comma 6 dell'ART.2 della Legge 508/99, individua come unica modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento sui settori disciplinari relativi agli ordinamenti AFAM, la tipologia della "attribuzione di incarico di durata non superiore al quinquennio, rinnovabile". Il regolamento in oggetto, nell'applicare la norma indicata dal suddetto comma 6, produce l'esaurimento nelle istituzioni AFAM di un organico stabile, determinando una precarizzazione del rapporto di lavoro non in linea con le disposizioni vigenti in merito agli incarichi nel pubblico impiego. Sebbene sia evidente il fine perseguito, attraverso tale forma di reclutamento, di favorire la flessibilità didattica e l'autonomia delle istituzioni, non si può non evidenziare alcuni gravi problemi che deriverebbero se si adottasse tale forma di incarico come unica per tutto il comparto.
Innanzitutto si mette in evidenza che il regolamento in oggetto indica per il reclutamento procedure diverse , e per molti aspetti opposte, a quelle adottate nelle università, condizione questa che pregiudica una necessaria armonizzazione tra i due sistemi.
La scelta di escludere, tra le tipologie di reclutamento, quella a tempo indeterminato è in contraddizione con l'orientamento assunto dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2007; questo, infatti, nel definire i requisiti minimi per i Corsi di Laurea, al fine di garantire la qualità dei percorsi formativi, indica tra i requisiti necessari la presenza di un numero vincolante di docenti di ruolo (allegato B all'art.4, DM 31 ottobre 2007).
L'assenza di personale stabile, anche in ambiti disciplinari caratterizzanti l'indirizzo formativo delle istituzioni AFAM, avrà riflessi negativi non solo sulla qualità e continuità della didattica ma anche sul generale funzionamento delle Istituzioni e determinerà condizioni incerte, se non ambigue, nelle attività di funzionamento degli organi di governo. Si fa rilevare che, nelle istituzioni in cui il corpo docente è costituito esclusivamente da insegnanti a tempo determinato, si verificherà la circostanza in cui gli eletti negli organi di governo dovranno (nel rispetto della norma sancita dal comma e, dell'ART.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132) confermare l'incarico a se stessi. Inoltre, si pone il problema della corrispondenza tra la durata del loro incarico a tempo determinato e quella dell'organo di governo nel quale sono stati eletti.
Nello schema in oggetto non è indicata quale sia la forma di contratto che sarà utilizzata né si evidenzia quale sia la collocazione dell'incaricato a tempo determinato nell'area professionale del personale docente (prima fascia, seconda fascia, altro!). Il regolamento presentato non considera inoltre le diverse tipologie di incarico attualmente presenti nel comparto AFAM, alcune delle quali devono essere necessariamente mantenute, almeno in una fase transitoria, per garantire il funzionamento delle stesse istituzioni.
Inoltre, mancano le norme che permettano un armonico e funzionale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, rispetto al quale il CNAM ritiene che in sede di prima applicazione del Regolamento in oggetto, il personale docente delle istituzioni con incarico a tempo indeterminato debba afferire, con provvedimento ministeriale, ai nuovi settori disciplinari sulla base dell'attuale titolarità di insegnamento.
Lo schema presentato non affronta la problematica dei docenti di seconda fascia.
Art.10 - Idoneità dei docenti
Ribadendo le perplessità sulla scelta di utilizzare procedure diverse rispetto a quelle in uso nell'Università che, come si è già indicato nella premessa, non facilità l'armonizzazione tra i due sistemi, il CNAM mette in evidenza le carenze presenti nell'art.10 relativo al reclutamento del personale del Sistema. Il comma 3 prevede procedure di valutazione per ciascun settore artistico accertando, ai fini del conseguimento dell'idoneità, la maturità artistico-professionale del candidato, acquisita attraverso esperienze in campo artistico. L'articolo limita l'ambito di riferimento per le procedure di valutazione a quello artistico anche nell'indicazione dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'idoneità. Il CNAM ritiene indispensabile che le norme e i requisiti ritenuti necessari per il conferimento dell'idoneità si debbano riferire all'insieme dei settori disciplinari previsti dagli ordinamenti delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA, quindi non limitati al "campo artistico" ma riferiti alle molteplici forme di saperi e competenze di carattere storico-culturale, tecnico-scientifico e artistico-progettuale presenti nelle istituzioni AFAM.
Pertanto si indica di modificare la dicitura "settore artistico" con "settori artistico-scientifico-disciplinari" e di prevedere tra i requisiti richiesti, un’estensione dei campi in cui sono state svolte le
esperienze didattiche e professionali, considerando come elementi di valutazione anche la ricerca e la produzione scientifica. Pertanto il CNAM ritiene che debba essere riscritto l'articolo 10 e modificati i contenuti delle lettere a, b, c, d, del comma 3, e le lettere a, b, c, del comma 4, al fine di estendere le competenze e i titoli richiesti per la valutazione a tutti i settori disciplinari presenti nelle istituzioni AFAM.
Al fine di favorire la piena applicazione dell'autonomia e il conferimento di incarichi di insegnamento su specifici profili, il CNAM mette in evidenza che l'idoneità nazionale non deve costituire graduatoria ma condizione per accedere ai concorsi banditi dalle singole istituzioni.
Le particolarità di alcune istituzioni quali gli ISIA, l'Accademia di Arte drammatica e l’Accademia Nazionale di Danza in cui corpo docente è costituito nella quasi totalità da insegnanti incaricati a tempo determinato, pongono l'esigenza di prevedere per i docenti già incaricati nelle stesse istituzioni una diversa modalità per il riconoscimento dell'idoneità nazionale all'insegnamento. Ai docenti di queste istituzioni, il cui incarico è stato più volte reiterato a fronte di una valutazione espressa dai rispettivi organi di governo nominati dal Ministro, deve essere riconosciuta l'idoneità per effetto della loro attività di insegnamento. Alla luce di quanto esposto il CNAM propone che al fine del conferimento degli incarichi di insegnamento, sia riconosciuto all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, all’Accademia Nazionale di Danza e agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche la possibilità di attribuire, su domanda degli interessati, incarichi di insegnamento a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, ai docenti attualmente in servizio e che siano stati riconfermati nell’incarico almeno una volta dal Consiglio Accademico, riconoscendo agli stessi l'acquisizione dell'idoneità all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 10, per effetto del servizio prestato nelle discipline, corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari, individuate dai Consigli Accademici.
Il CNAM ritiene inoltre necessario individuare forme di tutela per i docenti che già insegnano nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Art.11 Incarichi di insegnamento
Il comma 1 prevede come prioritario il conferimento degli incarichi di insegnamento al personale incluso nella graduatoria costituita ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 143/2004. Il comma 6 prevede che le istituzioni, previo giudizio favorevole del Consiglio Accademico, possano proporre al Ministero la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale suddetto. Il CNAM pur favorevole ad un inquadramento a tempo indeterminato del personale di cui al comma 1, esprime perplessità in merito alla scelta di demandare tale trasformazione alle singole istituzioni previo giudizio favorevole del Consiglio accademico; condizione questa che non basandosi su norme certe e uniformi comporterà differenti trattamenti per docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica determinando una evidente sperequazione. Al fine di una generale armonizzazione del sistema la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato potrebbe essere prevista anche per i docenti degli ISIA che ne fanno domanda.
Il comma 2 indica che "il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate"; a parere del CNAM deve essere esplicitato che le risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi devono essere assicurate dai Ministeri competenti.
Considerata la particolare composizione del corpo docente degli ISIA e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, costituito da docenti incaricati a scrittura o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il CNAM ritiene indispensabile, al fine di garantire la continuità degli incarichi e della didattica in dette istituzioni, conferire incarichi di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari e per specifici moduli didattici connessi agli obiettivi formativi dei corsi, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, con delibera motivata del Consiglio Accademico e nei limiti concordati annualmente con il Ministero.
Il CNAM ritiene opportuno che tale norma, indispensabile per garantire il funzionamento degli ISIA, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, debba essere prevista, eventualmente con percentuali diverse, per tutte le istituzioni del comparto AFAM, per garantire alle stesse di conferire contratti su moduli didattici a professionisti, artisti e esperti che permetteranno un ulteriore aggiornamento della didattica e una crescente valorizzazione della produzione artistica delle istituzioni.

Art.12 e 13 Commissioni giudicatrici e conferimento contratti ai vincitori.
Il CNAM ritiene opportuno che la materia contenuta nell'art.12 possa essere disciplinata da un successivo decreto ministeriale. Tuttavia al fine della predisposizione di detto decreto il CNAM mette in evidenza che mette in evidenza che per alcuni corsi e relativi settori disciplinari, unici nel panorama dell'Alta Formazione Artistica e Musicale si determina l'impossibilità di applicare la norma.
Inoltre, sempre in previsione della emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale, il CNAM fa rilevare quanto segue: alla luce dei numerosi nuovi corsi avviati in forma sperimentale nelle istituzioni AFAM, per i quali sono stati conferiti incarichi di insegnamento nella forma di contratto a tempo determinato, i cui incaricati sono esclusi dagli organi di governo delle stesse istituzioni, si ritiene indispensabile stabilire se gli stessi possano essere individuati come titolari di corso. Se così non fosse per alcuni settori disciplinari verrebbero a mancare le specifiche competenze per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Art. 14 Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
Relativamente al comma 3 di detto articolo il CNAM propone di consentire l'accesso ai profili per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola dell'obbligo, mediante procedure selettive al fine di consentire alle istituzioni di reclutare il personale più idoneo per operare. Per tale motivo si propone la soppressione del comma 3.

mercoledì 27 febbraio 2008

Ultimo appello ai Senatori della XV Legislatura

Ultimo appello ai Senatori della XV Legislatura: Approvate l’emendamento BULGARELLI al Decreto Milleproroghe (S2023)_Salva 15.000 specializzandi del IX ciclo SSIS.
A seguito dell’approvazione del Decreto Legge Mille Proroghe (AC3324-AR) da parte alla Camera dei Deputati in data 20 febbraio 2008,
vista la discussione dello stesso testo (AS 2013) presso l’Aula del Senato,
chiediamo a tutti i Senatori della Repubblica di co-firmare e approvare l’emendamento presentato dal senatore Bulgarelli al fine di consentire l’inserimento dei 15.000 specializzandi delle SSIS, AFAM, Scienze della Formazione Primaria nelle graduatorie ad esaurimento.
Napoli, 25 febbraio 2008

TESTO DELL’EMENDAMENTO
All’articolo 47 aggiungere il seguente comma
«Per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università (SSIS), senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c, della legge 27 dicembre 2006 possono iscriversi coloro che conseguono l’abilitazione all’insegnamento nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell’Università e della Ricerca»

lunedì 18 febbraio 2008

Appello per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento

Appello ai Deputati della Camera per la presentazione di un emendamento all’AC 3324-A salva 15.000 specializzandi del IX ciclo SSIS.
Scadenza ore 12, lunedì 18 febbraio 2008.

Il Senatore Bulgarelli, intervenuto all’Assemblea promossa dall’ANIEF a Sassari il 15 febbraio 2008 in merito all’inserimento degli specializzandi SSIS del IX ciclo nelle graduatorie ad Esaurimento, ci ha comunicato la volontà di presentare al Senato il seguente emendamento al Decreto Mille Proroghe non appena calendarizzato. Nell’attesa, ci ha assicurato che alcuni Deputati della sua area presenteranno l’emendamento in allegato lunedì mattina entro le ore 12 alla Camera dei Deputati per la discussione in aula dell’AC 3324-A.
Agli Onorevoli Deputati di tutte le forze politiche, chiediamo, a nome dei 15.000 specializzandi, che tale emendamento sia firmato e rapidamente approvato.

Napoli, 16 febbraio 2008

TESTO DELL’EMENDAMENTO
All’articolo 48 aggiungere il seguente comma
«1-quater. Per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università (SSIS), senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c, della legge 27 dicembre 2006 possono iscriversi coloro che conseguono l’abilitazione all’insegnamento nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell’Università e della Ricerca»

mercoledì 6 febbraio 2008

Validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai fini dell'accesso aipubblici concorsi.

Ufficio Personale Pubbliche AmministrazioniNota circolare UPPA n. 09/08

Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti in merito alla validità,ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, dei diplomi accademicirilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.Al riguardo si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riformadelle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di artedrammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato ilsettore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definitole Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie dialta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settoreartistico e musicale.Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge citata,aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212,convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, haequiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomirilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamentoprevigente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dalRegolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguitida coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzionesecondaria di secondo grado.La finalità perseguita dal legislatore appare quella disalvaguardare il valore dei titoli di studio conseguitiantecedentemente alla legge n. 508 del 1999 equiparandoliautomaticamente ai diplomi accademici previsti dalla legge di riformaper i quali l'equivalenza con quelli universitari è sancita daldisposto dell'articolo 2, comma 5 della medesima legge.Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005,n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamentididattici delle suddette istituzioni, all'articolo 3, prevedespecificatamente che, in analogia al sistema universitario, leistituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione,di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.Nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, è stataautorizzata l'attivazione, in via sperimentale, di percorsi formativitriennali, validati dal Ministero dell'Università e della Ricerca,che, nella sostanza, anticipano i nuovi ordinamenti essendo strutturati con un impegno complessivo degli studi e conl'acquisizione di crediti formativi più qualificanti rispetto ai corsidel previgente ordinamento.Considerato quanto sopra evidenziato si può ritenere che idiplomi accademici di I livello, rilasciati all'esito dei predetticorsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgenteordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l'altro, l'accesso aicorsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell'entrata in vigore dellalegge n. 508 del 1999, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999 in merito all'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione concreta delle equipollenze tra titoli distudio rilasciati dalle Istituzioni in questione ed i titoli universitari ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il Direttore dell'UfficioFrancesco Verbaro

sabato 19 gennaio 2008

PARERE DELL’AVVOCATO GIUSEPPE LEOTTA CIRCA:valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM

PARERE DELL’AVVOCATO GIUSEPPE LEOTTA CIRCA:valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM anche alla luce della recente sentenza del TAR Lombardia n. 6806 del 27 dicembre 2007.
Essendo questo mio scritto destinato a “parlare” ad una platea di persone tendenzialmente non del tutto esperte di diritto (docenti e studenti) userò volutamente un linguaggio diverso rispetto a quello che avrei usato ove la platea dei lettori fosse stata costituita esclusivamente da tecnici.
Pertanto ritengo che l’analisi della problematica debba prendere le mosse proprio da alcune dichiarazioni pervenuteci di recente da parte di chi ha responsabilità di Governo.In data 9 gennaio 2008, il Sottosegretario Dalla Chiesa afferma nel suo blog che «il TAR della Lombardia certifica, una volta di più, l’equipollenza di Accademie e Università» aggiungendo altresì, per replicare ad un perplesso internauta (Filippo Messina), che la legge 508/99 all’art. 2, comma 5 (quello che prevede un DPCM affinché vengano dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso) «parla delle equipollenze orizzontali (per capirsi: economia e commercio e scienze bancarie), non del livello dei titoli di studio».
Sennonché il mese scorso, precisamente il 18 dicembre 2007, il Ministro Mussi – a seguito delle proteste montate presso alcune istituzioni AFAM di Napoli – ha scritto di proprio pugno al competente (per materia) assessore del comune di Napoli dichiarandosi «consapevole dei problemi posti dall’equipollenza tra titoli di studio rilasciati ai sensi della legge 508/99 ed i titoli di studio universitari» annunciando di aver inviato al CNAM uno schema di decreto «al fine di ovviare alle disparità da ciò causate».
Non v’è chi non veda come quanto affermato dal Sottosegretario Dalla Chiesa sia diametralmente differente rispetto a quanto sostenuto una ventina di giorni prima dal Ministro Mussi.Per carità, in un Paese democratico le diversità di opinioni sono sempre una ricchezza. Tuttavia su temi di natura squisitamente giuridica sarebbe forse opportuno far parlare più i tecnici e meno i politici.
Non va tuttavia sottaciuto come, fra le dichiarazioni del Ministro e quelle del Sottosegretario, sia invero venuto alla luce un elemento nuovo: la predetta pronuncia del TAR Lombardia.
È opportuno, a questo punto, esaminarne sommariamente il contenuto per comprendere più a fondo se essa possa costituire, o meno, un elemento di novità tale da legittimare la diversità fra la posizioni espresse dal Ministro Mussi in data 18 dicembre 2007 e quella espressa successivamente dal Sottosegretario Dalla Chiesa.
La sentenza trae le proprie mosse da un ricorso presentato dall’Accademia di Brera avverso la propria esclusione dalla possibilità di concorrere nell’ambito di una procedura selettiva, rivolta alle “Università” lombarde, per il finanziamento di progetti di alta formazione per il mercato del lavoro.Il TAR Lombardia, analizzando l’evoluzione normativa del settore AFAM dalla prima riforma Gentile ai giorni nostri (passando per l’art. 33 della Costituzione e la L. 508/99), ha correttamente potuto rilevare le «evidenze normative di piena equiparazione e parità di trattamento giuridico fra istituzioni universitarie e le Accademie di Belle Arti». Tra tali evidenze normative viene presa in riferimento anche «l’equipollenza di titoli e parità di diritti fra studenti universitari e degli istituti superiori di grado universitario».
L’iter logico giuridico seguito dal Collegio è senz’altro corretto e condivisibile. In buona sostanza il TAR non ha fatto altro che prendere atto dell’esistenza di una Legge (la 508) che enuncia dei principi in virtù dei quali è da considerarsi doverosa una piena assimilazione del sistema AFAM a quello universitario. Ribadisce dunque il TAR che, stando alla lettera della L 508, le istituzioni AFAM dovrebbero rilasciare titoli equipollenti a quelli rilasciati dalle Università (art. 2, comma 5).
Non convincono tuttavia le conclusioni che vengono tratte dal Sottosegretario Dalla Chiesa. Egli sostiene che l’art. 2, comma 5 della L. 508/99 avrebbe ad oggetto quelle che lui chiama “equipollenze orizzontali” e, conseguentemente, sul piano del “livello dei titoli di studio” non sussisterebbe alcuna differenza rispetto ai titoli rilasciati dalle Università. Da ciò discenderebbe la non necessarietà dal DPCM previsto ma mai emanato.
A questo punto però una domanda sorge spontanea: se il DPCM non è necessario, perché il legislatore lo avrebbe previsto?
A prescindere da ogni ulteriore considerazione legata alla c.d. sperimentalità dei corsi (triennali e biennali) attivati in ambito AFAM, sembrerebbe che la sentenza del TAR Lombardia, al contrario di quanto pensa il Sottosegretario Dalla Chiesa, non sposti i termini del problema.
Il problema, in primis per gli studenti, è infatti proprio l’equipollenza orizzontale.
Chi, nella ricerca disperata di un posto di lavoro (più o meno precario), si è trovato a partecipare ad una procedura concorsuale per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego si è potuto rendere conto come, nella stragrande maggioranza dei casi, sia richiesto – quale requisito minimo – il possesso della laurea in materie specificamente indicate (ad esempio: architettura, lettere, giurisprudenza, storia, filosofia etc).
Ebbene il diplomato AFAM che intendesse partecipare a procedure selettive che prevedano come requisito d’accesso il possesso della laurea in qualsivoglia materia sarebbe escluso dalla graduatoria concorsuale poiché il proprio titolo di studio (diploma di conservatorio o di accademia), allo stato, non è equipollente ad alcuna laurea specifica (si veda esempio relativo al concorso presso il comune di Rosignano Marittimo già pubblicato sul sito UNAMS).
A quanto affermato dal Sottosegretario Dalla Chiesa (il quale tuttavia da un lato fa riferimento alla sentenza del TAR Lombardia che, per le ragioni anzidette, è in conferente rispetto alla problematica qui trattata, e dall’altro non porta alcuna ragione giuridica a fondamento della sua tesi), il problema potrebbe non sussistere (il condizionale è d’obbligo anche alla luce della sperimentalità dei corsi attivati presso le Istituzioni AFAM) ove il requisito d’accesso ai concorsi fosse rappresentato dal possesso di una laurea tout court.Ma, quanti sono i concorsi in cui è richiesta una “mera” laurea e quelli che, al contrario, prevedono il possesso di una laurea specifica?Per quale ragione, per mancanza del DPCM, un diplomato AFAM deve essere posto in una posizione di obiettivo svantaggio nei confronti di un laureato all’Università?
Sulla scorta di quanto sin qui spiegato si può concludere che, contrariamente a ciò che intende far credere il Sottosegretario Dalla Chiesa (ma non il Ministro Mussi), la sentenza del TAR Lombardia non ha spostato i termini del problema che sussisteva prima e continua a sussistere adesso ma, se ce ne fosse stato bisogno, ha soltanto confermato la bontà della legge di riforma 508, che già conoscevamo. Una bontà che, però, può esprimere i suoi effetti a patto che detta legge sia attuata in tutti i suoi aspetti e, nello specifico, sia attuata per quanto attiene appunto la validità dei titoli, ossia: con il D.P.C.M. previsto nell’art. 2.
Ciò premesso, a noi comuni mortali, rimangono del tutto oscure le ragioni per cui si dice e si fa di tutto, tranne che procedere all’unica cosa risolutiva e che risolverebbe qualsiasi problema alla radice appunto emettere il D.P.C.M. previsto.
Ai posteri l’ardua sentenza....
Avv. Giuseppe Leotta

mercoledì 16 gennaio 2008

Diritto allo studio settore Afam

OGGETTO: Diritto allo studio settore Afam: D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 8 e 15.

Come noto, il D.P.C.M. 9 aprile 2001 è finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso alla formazione superiore e dispone pertanto i criteri per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Da rilevazioni svolte da questa Direzione risulta che l’applicazione di tale decreto presenta difficoltà, sebbene già l’art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede l’estensione agli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale delle disposizioni sul diritto agli studi universitari, di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, non vincolandola ad alcun regolamento ministeriale. Si rammenta, a tal riguardo, il richiamo, operato in tal senso, con la nota ministeriale n. 3267 del 5 settembre 2003. Ciò posto, al fine di rendere uniformi le procedure relative all’applicazione del diritto allo studio, in attuazione dell’articolo 15 del citato decreto, si invitano le SS.LL. a comunicare, entro il 30 aprile p.v., i seguenti dati:• numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi, secondo le diverse tipologie;• la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
Si fa riserva di inviare, a breve, un modello per la compilazione dei dati richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Giorgio Bruno Civello)

Decreto per la convalida dei crediti per i Corsi Abilitanti D.M. 137/2007

DecretoMinisteriale del 15 gennaio 2008, n. 6. - Integrazione titoli di accessoindicati nell' articolo 3, comma 2 del D.M. 137 del 28.9.07 - biennio disecondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso diEducazione Musicale (a 31 e a 32) e di Strumento Musicale (a 77).

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6839Decret_cf4.htm

venerdì 11 gennaio 2008

Nuovi Ordinamenti Didattici

Eccovi il parere del Cnam sui nuovi ordinamenti didattici delle Accademie di Belle Arti e degli Istituti Musicali

http://www.cnam.it/delibere/2007/de_2007_12_28_9685.pdf

lunedì 7 gennaio 2008

L’ITALIA ABBANDONA L’ARTE….L’ARTE ABBANDONA L’ITALIA

Pubblico la lettera di uno studente dell'Accademia di Belle Arti di Roma occupata che descrive l'indifferenza delle Istituzioni italiane nei confronti dell'Arte e della Musica:

egr. prof. Dalla Chiesa perdoni la mia presunzione nel volerla contattare direttamente e in privato ma non mi sembrava il caso di rendere pubblico un mio personale sfogo emotivo riguardo alcune inesattezze rilevate dalla lettura delle sue dichiarazioni. Mi chiamo Luigi Di Marco e sono uno dei rappresentanti della Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ci siamo già incontrati il quattro dicembre al Santa Cecilia promettendo di rivederci "all'assemblea permanente" dell'accademia...purtroppo ciò non è avvenuto e questo, in parte, mi è sembrato un voler ignorare una volontà di chiarimento chiesta a gran voce da studenti che si fanno domande sul proprio presente e sul proprio futuro. Sicuramente mi sono sbagliato dato che io, personalmente, davvero vedo da parte sua una grande volontà di risolvere i problemi dell'alta formazione artistica e musicale in questo paese, ma, allo stesso modo, credo che per la risoluzione di questi bisogna parlare, ragionare, capire, i fruitori diretti delle istituzioni in questione (gli studenti in primis e i docenti). Non sto dicendo che è mancato completamente il dialogo ma, leggendo ciò che lei ha scritto, mi sembra che non si stia capendo ne si sta cercando di capire il perché, in data 30 dicembre, dietro le porte chiuse dell'accademia di Belle Arti di Roma e dell'Accademia di Belle Arti di Napoli ci sono ancora degli "..Aspri, indisponenti(...)stupendamente orgogliosi delle loro ragioni, e genuinamente passionali."(sono parole sue;in breve si chiamerebbero"studenti") che gridano ancora "STIAMO OCCUPANDO". Io sono uno di quelli....sono uno di quelli che: "..si sono crogiolati nelle lagne, quelli che sembrano intinti nel lamento, i quali (a detta sua)non potranno più recitare la litania del "siete tutti uguali", "fatti e non parole". Io sono uno di quelli che:"attendiamo la riforma da otto anni"...personalmente da sei dato che sono entrato a far parte del sistema AFAM nel novembre del 2002. Io sono uno di quelli che la fa sentire un "padre che deve tacere"..... E sinceramente non credo che mi si possa venire a dire che "la riforma la stiamo facendo" perché, di fatto, la riforma non c'è e, del poco che c'è, non se ne comprende il senso. Da figlio (perchè se lei si sente mio padre io voglio provare e sentirmi suo figlio)...da figlio che vuole pretendere, io posso dirle che sono venticinque notti che dormo sul pavimento; e non lo faccio perchè mi piace rovinarmi la schiena. Da figlio io le vorrei spiegare che, in venticinque giorni, l'occupazione dell'accademia di belle arti di Roma è diventata un progetto culturale per creare una struttura di lancio per gli artisti emergenti, che frequentano ed hanno frequentato le istituzioni dell'alta formazione artistica. Questo sta succedendo perchè in l'Italia, la riforma, la considerazione che si ha socialmente delle discipline per cui noi viviamo, non prevedono strutture del genere all'interno degli istituti. Da figlio le dico che stiamo vivendo il nostro "Natale" con il contributo di €2 per ogni persona che viene a fruire delle mostre che stiamo facendo e degli spettacoli che stiamo realizzando. Da figlio, studente e artista di diritto le dico che i materiali per le attività sopra elencate li reperiamo dai cassonetti dell'immondizia e nelle zone discarica di Roma qualche ora prima che passi l'Ama a portarsele via... Da figlio italiano volenteroso nel voler restare principalmente in Italia a fare il suo "mestiere", le dico che, in genere, questo paese considera l'arte che si fa oggi, che parte dalla sperimentazione dei giovani diciottenni o ventenni, i quali sono rivolti in avanti piuttosto che indietro, questo tipo di realtà, oggi è considerata una conoscenza di serie B (sempre che sia considerata conoscenza). E ne ho le prove... che espongo in tutta la mia giovinezza e ingenuità: 1. Riguardo il quasi totale disinteressamento economico dello stato verso le istituzioni AFAM. Lo stato non investe economicamente nella ricerca artistica e musicale!!! e non lo fa da anni. Io personalmente non ho mai detto o pensato che la 508 non ha la firma di Prodi...quella davvero è una malalingua e mi stupisce il fatto che lei la prenda così tanto in considerazione. Però ho sostenuto e continuerò a sostenere sempre, fino a quando non verrà lei a dimostrarmi nero su bianco il contrario, che la 508 è a costo zero per lo stato. La 508 (o la sua applicazione) esclude lo stato dal mantenimento economico delle istituzioni AFAM obbligando queste a mettere le mani in tasca agli studenti. Non solo....non esiste per l'AFAM una regolamentazione precisa sui limiti della contribuzione studentesca (abbiamo già parlato al S.Cecilia dell'inapplicabilità della 306 per il sistema AFAM). Ciò SIGNIFICA CHE LE ISTITUZIONI POSSONO PRETENDERE QUALSIASI CIFRA DAGLI STUDENTI....ANDANDO OLTRE E CONTRO OGNI SANO CONCETTO E PRINCIPIO DI GIUSTIZIA ED EQUITA' SOCIALE STABILITO DALLA CARTA COSTITUZIONALE. Esempio personale: il mio stato di famiglia comprende due persone, io e mia madre. Il nostro ISEE è di poco superiore a €5. 000 l'anno. Per frequentare l'Accademia dovrei dare circa €800 l'anno all'istituzione......le pare giusto? e lo stato dov'è??? Lei risponderà che sicuramente avrò diritto ad una borsa di studio.....e invece no!!! Ho 23 anni, tutti 30 e 30 con lode sul libretto e all'ultimo anno del vecchio ordinamento....ma non ho diritto alla borsa di studio perchè ho perso un anno! cioè...per causa di un anno in cui ho avuto grossi problemi di sussistenza, in cui non ho potuto neanche lontanamente pensare agli studi; per il fatto che invece di ritirarmi dall'accademia sono rimasto iscritto e per il fatto che in quell'anno non ho dato gli esami fondamentali del mio corso....io ho perso da "povero e sfigato" (scusi la descrizione pittoresca) il mio diritto allo studio. Può succedere, va bene...non posso godere delle borse di studio....ma almeno che si eviti di chiedermi il 15% dell' ISEE!!! Questo è un caso...ma sa quanti ce ne sono??? e lo stato in tutto ciò dov'è? Altro esempio...stavolta meno personale: Consiglio d'amministrazione dell'accademia di Belle Arti di Roma, giorno 18.05.2007; Preventivo finanziario decisionale: titolo ENTRATE CORRENTI, voce PREVISIONI DI COMPETENZA: la cifra che compare accanto al punto CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI è di €1.200.356,00; la cifra che compare accanto al punto TRASFERIMENTI DELLO STATO è di...€414.833,00...................!!! torno a chiederle...Dov'è lo Stato? Piccola parentesi: Dal bilancio si evince che l'accademia di belle arti di Roma per vivere un anno ha bisogno quasi di 3.000.000,00 di euro(esclusi gli stipendi dei docenti di ruolo)...e come ne avrebbe bisogno Roma, di una cifra del genere ne dovrebbero aver bisogno anche tante altre istituzioni analoghe no??? e allora, mi spiega che tipo di accomodamento è chiedere e distribuire 10.000.000,00 di euro per tutte le istituzioni AFAM???? No, non è ingratitudine nei confronti di chi ha chiesto, preteso e ottenuto quei 10.000.000...è solo un ragionamento logico. 2. Riguardo alla durata dei corsi di studio (applicazione del 3+2). Questo è un altro argomento dove si evince una grossa svalutazione del percorso formativo indispensabile all’interno delle istituzioni AFAM. Non si può pensare che per la formazione di un artista siano sufficienti un triennio e un biennio imposti su stampo universitario. Deve sapere che la ricerca artistica, di qualsiasi natura essa sia, muovendosi per realtà sensibili, non può essere limitata da un numero eccessivo di esami da sostenere (tra cui compaiono discipline assolutamente fantasma e inutili). Per la ricerca artistica c’è bisogno di una crescita emotiva, di un sempre più elevato bagaglio tecnico dato dall’esercizio e di una graduale e razionale assimilazione della realtà. Se si forza la mano su queste caratteristiche fondamentali, nell’arte si cresce intellettualmente confusi. Il modello del 3+2 universitario (che comunque non funziona in tutte le facoltà) obbliga gli studenti AFAM ad adattarsi a ritmi che possono essere adottati (e neanche questo è detto) in discipline scientifiche, non in discipline artistiche (e spero che lei non passi sopra questa osservazione, come ha fatto il direttore Civello qualche giorno fa, dicendo che l’arte è una scienza…..è chiaro che l’arte è una scienza ma l’assimilazione delle scienze politiche è di gran lunga diversa dall’assimilazione della pittura o della musica. Credo che questo sia capibile!). La formazione artistica è un campo di alta istruzione che nobilita e valorizza l’uomo, il suo intelletto e la sua emotività, così come la formazione scientifica; ma sono due ricerche diverse, che si sviluppano diversamente, che utilizzano strumenti diversi, che si evolvono con modalità diverse e che hanno bisogno di tempi diversi…non si può mettere tutto nello stesso calderone!! L’istruzione artistica deve necessariamente essere differenziata dall’istruzione universitaria ma deve comunque avere la stessa dignità. Non si può pensare che un aspirante scultore debba essere costretto, dalla quantità annua di esami da sostenere, a limitare la sua produzione artistica ai due mesi in cui il nuovo ordinamento gli impone il corso di scultura. Uno scultore è tale 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno e l’istituzione deve dargli la possibilità di esserlo. In ogni momento l’istituzione di cui fa parte deve obbligatoriamente dargli la possibilità di sviluppare la sua ricerca artistica e quindi non può vedersi chiuso il laboratorio allo scadere dei due mesi di corso. Così come un pianista deve crescere nell’istituzione in base al repertorio tecnico-storico indispensabile per l’acquisizione\\ di quella conoscenza e quella tecnica che hanno portato l’uomo a sviluppare il linguaggio odierno. Com’è possibile che ciò che fino ad oggi si è acquisito in dieci anni di studio possa essere ridotto ad un percorso 3+2??? E se il conservatorio sta diventando un semplice grado universitario, com’è possibile che dietro di esso non ci sia di supporto una scuola media superiore che sviluppi nell’individuo quella conoscenza basilare impossibile da immagazzinare con un triennio universitario? Adattare le istituzioni AFAM al 3+2, implica che coloro che decidono di impelagarsi in esse debbano necessariamente aver fatto delle scuole medie superiori assolutamente specifiche…ciò significa che diventerebbe impossibile per una persona che ha fatto il liceo classico avere un’istruzione adeguata per affrontare bene un percorso artistico poiché esso, se fatto su modello universitario, non sarebbe sufficiente a sviluppare una ricerca completa e coerente. Le sembra giusto che un individuo che decide a venticinque anni (o a quaranta…può succedere…Kandisky ha iniziato a dipingere a quell’età) di imparare ad esprimersi con l’arte debba avere questi limiti??? Altra piccola parentesi in merito alla dichiarazione che ha fatto il 23 dicembre…ma lei…se la immagina una persona che non ha fatto nessun tipo di liceo musicale, diplomata in primo livello triennale del conservatorio, insegnare la musica ad altre persone??? Sarebbero delle supplenze mi direbbe lei…ma un supplente non ha ugualmente il compito di insegnare??? Se si, come può una persona che ha studiato musica per soli tre anni insegnare qualcosa a qualcuno? Ma veramente si vuole permettere questa cosa?? A me sembra pura follia. (chiusa la parentesi) In sostanza: Il 3+2 non è applicabile in nessun modo alle istituzioni AFAM ed è curioso il fatto che in merito a ciò, da parte sua, da parte di Civello, da parte del ministro e dello Stato ci sia solo indifferenza. 3. Sulla validità dei titoli. (le equipollenze) Io credo di essere una persona ragionevole, comunque con una certa inesperienza della vita (vista la mia tenera età). Però so che ho preso per la prima volta in mano uno strumento musicale all’età di dieci anni e da allora non l’ho più lasciato. So che a tredici anni ho deciso di fare il Liceo artistico perché avevo bisogno emotivo e fisico di esprimere la mia persona con il segno, il colore e la materia e sono convinto che tutto ciò per l’uomo sia di vitale importanza; sono convinto che non è il nome di un “pezzo di carta” a determinare il valore della mia conoscenza, la quale ha in se tutta l’esperienza dell’uomo…cioè: se io suono come suono, dipingo come dipingo, scolpisco come scolpisco o disegno come disegno è perché nei millenni l’uomo ha sviluppato una conoscenza tale di quelle discipline fino a farle arrivare a me per come io le utilizzo, per esprimere ciò che vedo e sento. Questo si chiama CONOSCENZA!!! E’ oro….è una parte del patrimonio intellettuale che l’uomo ha creato e maturato fino ad oggi. Ma è una parte. Non è tutta la conoscenza, non è la migliore, non è la peggiore….è un pezzo della conoscenza, ed è a sé stante!!! Essa basta a se stessa e non è riferibile a nessun altra disciplina! Come tutte le altre essa ha l’esclusiva nel suo campo ed è giusto, sacrosanto, indispensabile che lo stato ammetta e sottolinei la sua esclusività. L’equipollenza (la prego mi corregga se sbaglio) è un metro di paragone tra una titolo universitario ed uno che non lo è che, in base a specifici criteri di valutazione che individuano caratteristiche simili tra i percorsi formativi dei due titoli, stabiliscono che il titolo non universitario ha lo stesso valore di quello universitario. Secondo quanto detto sopra: perché un titolo in sassofono o in pittura dovrebbe essere paragonato ad un titolo universitario per stabilire che ha un valore?? Le discipline dell’arte non sono forse dei campi di conoscenza autonomi e a sé stanti?? E poi…sinceramente parlando….un titolo dell’accademia di belle arti in pittura…a quale laurea è equipollente???? Quale disciplina universitaria può essere paragonata ad un percorso in pittura? Secondo quali criteri di valutazione obiettivi si stabilirebbe l’equipollenza? Ma soprattutto….perchè c’è bisogno dell’equipollenza, qual è la sua utilità??? Io non credo che ne abbia, penso sinceramente che sia un ulteriore “accomodamento” di un sistema di istruzione che negli anni si è perso per strada una parte importante della conoscenza: l’Arte. L’Arte, in quanto Arte, vale!!! E non ha bisogno di nessuna equipollenza per essere Arte. E lo stato dovrebbe riconoscerla non come “equipollente a…” ma come “Arte”!!! Quindi quello che i giovani scalmanati (tra i quali io mi metto in prima linea) che occupano e si lamentano chiedono è il superamento del concetto di equipollenza per i titoli rilasciati dal sistema AFAM. Per lo Stato, per la gente, per la società, per i concorsi, per l’Italia l’AFAM deve rilasciare dei titoli autorevoli e degni che non hanno bisogno di appoggiarsi a nessun altro titolo. Le istituzioni AFAM devono rilasciare delle lauree a tutti gli effetti, senza rimandi o scambi di parole. “Lauree accademiche” non “Diplomi accademici equipollenti a…” 4. Sulle prospettive del sistema. La dimostrazione del fatto che lo stato si è scordato dell’arte è l’inesistenza di un effettiva spendibilità lavorativa delle discipline artistiche. Come si aiutano i giovani che vogliono fare gli artisti ad avere un ruolo nel mondo del lavoro??? Non lo so, la prima cosa che mi viene in mente è dandogli degli spazi e dei materiali in partenza (anche qualche piccolo fondo non farebbe male). Esempio piuttosto eclatante: anno 2006 mese febbraio. Cammino affascinato per le strade di Berlino guardando i palazzi (quelli nuovi chiaramente perché la maggior parte di quelli antichi sono caduti alla fine della seconda guerra mondiale) quasi completamente ricoperti da murales. Dei veri e propri quadri giganti che impongono una presenza artistica nello spazio urbano e colorano i pensieri delle persone mentre indaffarate percorrono la città. Perché questo in Italia non succede? Perché l’arte nuova, in Italia, non deve essere di dominio pubblico??? Perché non deve sostituire i milioni di tabelloni pubblicitari che invadono le piazze , le vie, le metropolitane?? Perché lo stato non preferisce far pagare un paio di affitti a dieci studenti dell’accademia invece di permettere che si attacchino immagini di automobili o calze a rete sui monumenti in restauro??? Comunque, dicevo…cammino affascinato per le vie di Berlino e mi ritrovo a Mitte (praticamente il centro della città). Lungo la strada ci sono dei locali….aperti. Tanti locali a porte aperte dove dentro si intravedono un mucchio di oggetti e di immagini strane e particolari….al quinto locale entro per scoprire cosa c’è (…è aperto…si potrà entrare) e vedo una serie di stupende sculture in metallo riciclato (oggetti di metallo trovati per strada e saldati tra di loro)…Quel posto era un laboratorio di scultura. Sento un saldatore che lavora. Guardo verso la fine della stanza (sarà stata grande una quarantina di metri quadri) e vedo un enorme toro di metallo con, sotto la pancia, lo scintillio del saldatore. Non guardo la fiamma perché, essendo scultore anch’io, so che fa male agli occhi, ma mi avvicino. Giro attorno al toro e vedo che chi sta lavorando ha più o meno la mia stessa età. Io lo guardo stupito….lui mi guarda, sorride, smette di lavorare, si toglie il guanto della mano destra e me la offre. Io contraccambio e comincio a chiedergli su quello che sta facendo. Alla fine, con un po’ di imbarazzo, gli dico che faccio l’accademia di belle arti di Roma e lui subito diventa raggiante…vede nei miei occhi i prigioni e il Mosè di Michelangelo, nelle mie mani inizia ad auspicare l’estasi di S.Teresa di Bernini….ed io…sempre più imbarazzato cerco di spiegargli che all’accademia di Roma…almeno da quando ci sto dentro io….non sé mai visto un pezzo di marmo!! Comunque la conoscenza continua bene, lui mi fa vedere il suo lavoro (molto bello e affascinante) e mi spiega dettagliatamente la tecnica che usa chiedendomi anche di sperimentarla…saldo un paio di pezzetti di ferro e, mentre si ragiona sui materiali mi viene un pensiero in testa… “ma…siamo al centro di Berlino…questo ragazzo ha uno studio laboratorio al centro di Berlino ed ha la mia età”.. al che non resisto…farò pure una brutta figura ma gli devo chiedere come ha fatto ad averlo…voglio dire, o ha la possibilità economica di affittare o, addirittura, acquistare un locale in pieno centro oppure…c’è qualcosa di diverso rispetto a come sono abituato. Lo faccio…glielo chiedo…risposta: “ Beh….io ho fatto l’accademia di Belle Arti di Berlino fino all’anno scorso…poi mi sono laureato in scultura, ho fatto domanda al comune per avere uno spazio dove lavorare e il comune me l’ha dato!”…….. “ e scusa” faccio io “ pagherai un patrimonio per questo…” “No” risponde lui “pago meno stando qui dentro che quando dovevo pagare l’affitto da studente…semplicemente devo dimostrare che lavoro….e non è una cosa difficile” Punto!!!! E di ragazzi come il mio amico scultore berlinese…in quella città…ce ne sono tanti!!! Ma tanti tanti!!! CI sono anche tanti tanti ragazzi italiani che hanno visto un mondo decente da quella parte e ci sono volati. Perché tutto ciò in Italia non è possibile??? Perché uno studente dell’accademia italiana deve sperare tutta la vita di riuscire a lavorare come docente dato che è l’unico campo sicuro a livello lavorativo??? E lei si stupisce del fatto che la massima aspirazione di uno studente AFAM è il concorso pubblico??? Parlando di musica…perché fortunatamente anche quello è un campo che mi appartiene. Io vivo facendo musica, nel senso che ci pago l’affitto. Suono in quattro complessi che mi permettono mensilmente di alzare quei (se va bene) cinquecento euro i quali finiscono in affitto, bollette e vitto. Per questo posso assicurarle che quasi tutta l’attività musicale che si svolge nei locali, negli chalet, nelle piazze italiane…è in nero!! Ed è in nero perché: innanzitutto quella del musicista per l’Italia non è una categoria lavorativa; secondo perché l’unico organo nazionale che avrebbe la potenzialità di rappresentare i musicisti in Italia è l’EMPALS dove, tra i tanti, sono iscritti anche i calciatori (cosa c’entrano i musicisti con i calciatori l’Italia me lo deve ancora spiegare). Il motivo per cui un musicista non segnala la sua attività all’EMPALS è che ad ogni concerto, ogni individuo dovrebbe versare il 20% dell’introito. Se un musicista fa quattro concerti in un mese e questi sono di €60 a persona (se chi ti fa suonare è una persona vicina all’onestà) tolta quella percentuale…voglio sapere le bollette chi le paga!! E allora (qui rispondo alle sue osservazioni del 9 dicembre) certo che lo stato dovrebbe incrementare e ristudiare completamente il mercato della musica, ma se non si parte dall’istruzione….che senso ha!! E ancora, se non si crea un organo nazionale che rappresenti le categorie dell’arte e stabilisca i diritti di chi vive di quelle discipline…quanto è possibile riorganizzare il mercato dell’arte e della musica. Se tutto ciò non parte da una volontà dello stato…se lo stato non ascolta e non accoglie a braccia aperte le necessità di chi fa l’arte. Se non si ammette che l’arte può essere passione e lavoro, se non si decide che l’arte può essere un mezzo per vivere….quando smetteranno i giovani italiani che vogliono vivere in Italia a sperare nel concorso pubblico per sentirsi realizzati. E qui mi fermo caro professore, convinto che lei sia riuscito (da docente e anche da ipotetico padre) ad arrivare alla fine di questa lunga lettera e sperando di essere stato compreso. Io, insieme a tutti gli altri ragazzi che stanno occupando, sto facendo un enorme sforzo a sostenere la protesta in questi giorni…anche solo per scrivere questa lettera ci sono volute quasi otto ore…e vorrei stare a suonare o a scolpire o a disegnare…vorrei stare a pensare a cosa voglio dire in maniera sensibile. Però non sono ancora sicuro, io come tutti quelli che sono in questo momento dentro le accademie e dentro i conservatori, che questo sforzo intellettuale sia da fare in Italia e per l’Italia. Convinto in una sua risposta la saluto con rispetto (perché credo che il problema sia solo una questione di incomprensione) e le auguro un buon 2008

Cordiali Saluti Luigi Di Marco Dall’Accademia di Belle Arti di Roma Occupata