giovedì 28 agosto 2008

mercoledì 30 luglio 2008

notizie dalla Camera dei Deputati

La Cameradei Deputati
in sede di esame del disegno di legge (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
PREMESSO CHE:
i docenti che hanno frequentato i corsi abilitanti all’insegnamento secondario, quali le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica e di strumento musicale presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, nell’anno accademico 2007/2008, rischiano di non aver riconosciuto l’impegno e gli sforzi sostenuti per la frequenza di tali corsi;il provvedimento in esame prevede la sospensione, per l’anno accademico 2008/2009, delle suddette scuole di specializzazione, nell’attesa dell’avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnati.nel corso della precedente Legislatura, il Governo Prodi, nel Disegno i legge “Scuola, imprese e società” A.c 2272-ter, interveniva sulla materia, prevedendo l’inserimento nelle graduatoria ad esaurimento per i giovani già iscritti alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2007/2008;come noto, la prematura conclusione della XV legislatura, ha interrotto l’iter di approvazione del citato disegno di legge, che aveva ricevuto l’approvazione di una sola Camera;tra i giovani, impegnati ad inserirsi nel mondo dell’insegnamento, si è chiaramente creata una disparità di trattamento.
i docenti di strumento musicale (Classe A077) hanno subito una grave discriminazione, in quanto, pur avendo maturato i 360 giorni di servizio, non hanno avuto l’opportunità di conseguire l’abilitazione e conseguentemente di inserirsi nelle graduatorie permanenti, rese ad esaurimento dalla legge 296 del 2006, articolo 1, comma 605 lettera c) (Legge Finanziaria 2007);
la prematura conclusione della XV legislatura, ha interrotto l’iter di approvazione del disegno di legge 2272 ter, che interveniva sulla materia, prevedendo, nelle suddette graduatorie ad esaurimento, l’inclusione dei docenti ammessi a partecipare al corso accademico biennale di II livello per l’abilitazione in strumento musicale, istituito presso le istituzioni di alta formazione musicale nel biennio 2007/09
Il DM n. 85 del 18 novembre 2005, in ottemperanza alla legge n. 143 del 2004, l ‘allora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca autorizzava le università degli studi e le accademie di belle arti ad istituire corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati a varie categorie di docenti che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso, purché avessero maturato tale anzianità di servizio nel periodo incluso tra il 1o settembre 1999 e il 6 giugno 2004;il termine ultimo per presentare l’istanza era fissato al 22 dicembre 2005, oltre 12 mesi dopo il periodo fissato per il raggiungimento dell’anzianità limitee molti docenti, pur avendo maturato tale anzianità di servizio alla data della scadenza fissata per la presentazione della domanda, hanno visto respingere la loro istanza di partecipazione, sulla base del fatto che non avevano maturato tale anzianità nel periodo indicato dal suddetto decreto;
alcuni docenti precari, hanno proposto ricorso al TAR avverso l’esclusione, ottenendo con ciò l’inclusione con riserva nei corsi abilitanti e l’inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, rese ad esaurimento dalla legge 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c) (legge finanziaria 2007);
Poiché risulta anomala la procedura messa in atto che pone come termine ante quem il 6 giugno 2004, nonostante il decreto attuativo della legge n. 143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005
IMPEGNA IL GOVERNO
A valutare, in sede della preannunciata riforma del reclutamento per gli insegnanti, l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, per gli insegnanti che hanno frequentato, dall’anno accademico 2007/2008, le suddette scuole di specializzazione
Ad intervenire, in sede della preannunciata riforma del reclutamento per gli insegnanti, al fine di risolvere l’annoso problema, dei docenti di strumento musicale, la cui mancata soluzione manterrebbe una inaccettabile condizione di precariato.
A valutare la possibilità di porre soluzione ad una situazione discriminatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l’anzianità di servizio di 360 giorni alla data di entrata in vigore del decreto n. 85/2005 e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università; inserendo costoro nelle graduatorie ad esaurimento.

RUSSO - GHIZZONI - SIRAGUSA- PES- DE TORRE - COSCIA- DE PASQUALE - LOLLI- GINEFRA- MAZZARELLA, NICOLAIS - BACHELET- PICIERNO — DE BIASI - LEVI - ROSSA- MOSCA

giovedì 17 luglio 2008

Emendamento IX ciclo - battaglia annunciata alla camera

dal forum ufficiale del IX ciclo www.ixciclo.forumgratis.org
<Cortesi docenti,
desideriamo comunicarvi, che come Gruppo del Partito Democratico in VII Commissione Cultura della Camera, abbiamo presentato apposita interrogazione per sapere se il Governo intende provvedere con una specifica norma all’inserimento del IX ciclo Siss delle graduatorie ad esaurimento.
Sarà nostra cura informarvi sugli esiti dell’interrogazione.
L’occasione ci è gradita inoltre per confermare il nostro impegno a presentare l’emendamento che ci avete indicato non appena il Decreto Legge 113/2008 (AS 859), attualmente in corso d’esame al Senato, sarà calendarizzato per la discussione alla Camera.
Con i migliori saluti,
Manuela Ghizzoni, Capogruppo PD in VII Commissione.BACHELET Giovanni BattistaCOSCIA MariaDE BIASI Emilia GraziaDE PASQUALE RosaDE TORRE Maria LetiziaGINEFRA DarioLEVI Ricardo FrancoLOLLI GiovanniMAZZARELLA EugenioNICOLAIS LuigiPES CaterinaPICIERNO PinaROSSA SabinaRUSSO AntoninoSIRAGUSA Alessandra
(SEGUE COPIA DELL’INTERROGAZIONE)
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE CULTURA
Al Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Premesso che,
la L. 296/2006 trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento lasciando gli iscritti ai corsi di specializzazione all’insegnamento per gli anni accademici 2007-2009 e seguenti fuori dalle stesse graduatorie;
il 27 febbraio 2008 al Senato viene presentano un emendamento, in sede di approvazione del Decreto Mille Proroghe, S. 2013, trasformato poi in Ordine del giorno e accolto con parere favorevole del Governo;
nel suddetto Ordine del Giorno si chiede che gli iscritti ai corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell’università e della Ricerca abbiano titolo ad iscriversi alle graduatorie ad esaurimento;
il 7 maggio 2008 viene emanato un Decreto Ministeriale che dà disponibilità alle SSIS di bandire 12.389 posti;
ad oggi, tuttavia, le scuole non hanno ancora ricevuto il decreto attuativo che stabilisce le norme e le date per i relativi concorsi di ammissione;
per sapere,
se non intenda impegnarsi, anche attraverso una norma ad hoc, per l’inserimento degli specializzandi del IX ciclo SSIS nelle graduatorie ad esaurimento, affinché si ponga fine ad un vuoto legislativo che rappresenta una palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti;
che decisioni intenda assumere, nelle more della riorganizzazione delle modalità di reclutamento del personale docente, circa il bando del X ciclo SSIS e se non ritenga di dover richiamare le Università riguardo alla necessità di esplicitare in modo inequivoco agli utenti che il titolo conseguito non dà accesso alle graduatorie ex permanenti.
INVITO TUTTI A CONTINUARE A CONTATTARE I PARLAMENTARI E A CHIEDERE L’APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI!!!Esortate anche i vostri colleghi a fare altrettanto!
Dobbiamo difendere i nostri diritti!!! Se non lo facciamo noi, perchè dovrebbero farlo gli altri???Se non ci mostriamo MOLTO interessati perderemo anche questo importantissimo treno!NON MOLLATE ORA! >>

Il X ciclo ssis sospeso

Ssis X ciclo, il Governo ha deciso di sospenderlo
La Commissione ha approvato l'emendamento del Governo al decreto legge n. 112/2008 che decide la sospensione del X ciclo Ssis per l'a.a. 2008/2009. Protestano i sindacati: "non vi è stato alcun confronto con le nostre organizzazioni".
L'orientamento è chiaro. Il Governo è deciso a sospendere il X ciclo delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'a. a. 2008/2009, e la commissione approva l'emendamento con l'inserimento del comma 4/bis all'art. 64 del decreto n. 112/2008.Si attende, ora, l'esito del voto dell'Aula, passaggio decisivo, che sarà espresso nella prossima settimana. Intanto, altro segnale chiaro, la mancata emanazione del decreto sulla proroga dei supervisori del tirocinio delle Ssis.
17/07/2008

mercoledì 16 luglio 2008

La beffa del Senato della Repubblica

Cari colleghi, questo è il comunicato Anief, tutt'altro che confortante, che riguarda la giornata di ieri in Senato.

"Siamo rammaricati di come le logiche di Governo abbiano messo a tacere gli organi del Parlamento.
Nonostante i numerosi pareri favorevoli raccolti e l’appoggio incondizionato avuto da eminenti rappresentanti del Senato degli schieramenti politici di maggioranza e di opposizione, che ha alimentato fondate speranze di una felice risoluzione della controversa questione, durante la seduta pomeridiana di ieri, martedì 15 luglio 2008, la maggioranza si è nettamente spaccata al momento della votazione sull’emendamento ANIEF salva IX e X ciclo SSIS, AFAM e SFP.
Questo evento, unitamente alla votazione favorevole dell’opposizione, ha determinato la trasformazione dell’emendamento proposto in Ordine del Giorno rendendo vani gli sforzi compiuti dall’ANIEF e dai suoi referenti, nonché da tutte le forze parlamentari intervenute durante la prima fase della mobilitazione.
L’ANIEF dal canto suo non smobiliterà fino a quando non verrà risolta la questione del IX ciclo SSIS, AFAM e SFP: la giornata di ieri ha dimostrato ancora una volta come le logiche di governo e di partito esulino dalla logica di un paese che si vuole definire democratico.
Sono previste manifestazioni di piazza per il prossimo autunno e un calendario di attività che spazierà dall’indizione di assemblee alle audizioni parlamentari."
ANIEF - collegio nazionale di presidenza.


Tutto ha inizio alle ore 4:25 del mattino, quando il referente di Siena Andrea Ciampi riceve un inquitante messaggio dal capogruppo per il pdl Sen. Valditara. Il messaggio dice sostanzialmente che per parere del ministro Gelmini il problema del IX ciclo verrà risolto con il nuovo reclutamento, con il quale verranno anche risolti i problemi del precariato… (?). In mattinata si discute infatti l’emendamento anief salva IX e X ciclo SSIS e i lavori cominciano a metà mattina.
Alle 8:30 una delegazione di referenti anief del IX ciclo, unitamente a alcuni volenterosi specializzandi sono mobilitati per una azione dimostrativa di volantinaggio di fronte a Palazzo Madama tesa a sensibilizzare gli onorevoli senatori sull’importanza del problema.
Non avendo avuto il tempo a disposizione per richiedere le necessarie autorizzazioni, la delegazione è gentilmente invitata da agenti della questura ad allontanarsi: si riesce comunque a consegnare il volantino informativo ad alcuni esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione.
Nella seconda parte della mattinata arriva la notizia che lo stesso senatore Valditara abbraccia completamente le tesi dell’anief in aperta antitesi con le indicazioni ministeriali. Alla riapertura della seduta delle 16:30 il fronte della maggioranza si spacca ed è necessario sospendere a lungo le attività dell’aula. Alle 19.30, dopo il rientro in aula, accordi di governo presi verosimilmente a seduta sospesa trasformano l’emendamento in ordine del giorno, rimandando a chissà quando la risoluzione del problema…
Siamo pronti alla mobilitazione di piazza!

venerdì 11 luglio 2008

MARTEDì 15 LUGLIO SI VOTA L’EMENDAMENTO IX CICLO e Afam per l'inserimento nelle graduatorie permanenti

L’ANIEF lancia un appello a tutti i corsisti del IX ciclo, AFAM, Cobaslid, Strumento musicale, Scienze della Formazione Primaria perché chiedano ai Senatori della Repubblica di approvare uno dei seguenti emendamenti.
Napoli, 11 luglio 2008

Proposta di modifica n. 4.0.500/17 al DDL n. 735

4.0.500/17
RUSCONI, LEGNINI
All’emendamento 4.0.500, dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Per l’anno 2008, sono prorogati i termini previsti dall’articolo 1, comma 605, lettera c) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica e di strumento musicale presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

Proposta di modifica n. 4.0.500/18 al DDL n. 735

4.0.500/18
DI STEFANO
All’emendamento 4.0.500, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2008, sono prorogati i termini previsti dall’articolo 1, comma 605, sesto capoverso della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica e di strumento musicale presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».


IX CICLO: VALDITARA RISPONDE A RUSCONI E DICHIARA DI AVER RECEPITO LA PROPOSTA ANIEF IX ciclo con un emendamento al Decreto Mille Proroghe come ha fatto il sen. Rusconi e Legnini.
Aspettiamo la presentazione, la discussione degli emendamenti che, quindi, dovrebbero avere una maggioranza bipartisan in Parlamento.
Napoli, 10 luglio 2008
Di seguito il resoconto di ieri pomeriggio.
Legislatura 16º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 14 del 09/07/2008
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2008
14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore VALDITARA (PdL) il quale […] comunica poi al senatore Rusconi che la proposta dell’ANIEF incontra senz’altro il suo favore, tanto che ha già predisposto con un altro collega un emendamento in quella direzione.
Conferma indi l’assoluta urgenza delle norme in questione, tale da giustificarne l’inserimento in un decreto-legge. Con la passata gestione del ministro Mussi si era infatti verificata una condizione di estrema confusione, caratterizzata fra l’altro dal blocco dei concorsi, tanto più grave per i ricercatori, i cui fondi andrebbero altrimenti perduti. Occorre quindi sbloccare con urgenza il reclutamento consentendo lo sviluppo di carriera di tanti giovani meritevoli.

martedì 8 luglio 2008

SPECIALIZZANDI IX CICLO APPELLO AL MINISTRO

Gentile Ministro Giorgia Meloni,
sappiamo che Lei ha realmente a cuore il problema di noi specializzandi del IX ciclo. Sappiamo che la Sua non è una di quelle famigerate promesse pre-elettorali destinate a cadere nel vuoto dopo le elezioni. Sappiamo che il Ministro Mariastella Gelmini conosce il nostro problema e che lo conosce anche grazie a Lei. Sappiamo qual è la soluzione che Lei ha proposto e qual è l’opinione che il Ministro Gelmini ha espresso in merito. Sappiamo che Lei continuerà a mediare per noi, e per tutto questo La ringraziamo.
Oggi Le lanciamo il presente appello perché ci sono due cose che, nell’immediato, Lei potrebbe fare per la nostra causa.
La prima è di non lasciare che le “voci” che iniziano a circolare sulla nostra sorte rimangano tali. In tutta questa situazione a noi specializzandi del IX ciclo tocca il ruolo di “fantasmi”. Ed è un ruolo pesantissimo da sostenere.
La seconda è di aiutarci a cogliere un’occasione d’oro che risolverebbe il nostro problema in tempi rapidissimi: la discussione in Parlamento per la conversione del Decreto Legge 113/2008 (AS 859) recante proroghe di termini di disposizioni legislative (scadenza 29 agosto). L’ANIEF ha già pronto un testo normativo da poter inserire nel suddetto decreto.
Già in occasione dell’ultimo decreto Mille Proroghe due emendamenti promossi dall’ANIEF erano stati dichiarati ammissibili ed erano stati discussi in aula. Purtroppo tutto ciò è accaduto in extremis, cioè quando il decreto, prossimo alla scadenza, non era più modificabile, pena la sua decadenza. Gli emendamenti furono così trasformati in un Ordine del giorno del Senato al Governo, a tutt’oggi rimasto disatteso.
Ministro Meloni, la discussione del Decreto Legge 113/2008 (AS 859) avverrà presto e a partire dal Senato: Lei sicuramente conosce molti senatori…
Patrizia P.

giovedì 19 giugno 2008

Info sui corsi abilitanti

Protocollo: n. 4670
Roma, 18 giugno 2008



Ai Direttori dei Conservatori di Musica degli Istituti Musicali Pareggiati LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 137 del 28 settembre 2007 – Bienni di II livello per la formazione dei docenti nelle classi di concorso A31/A32 (educazione musicale) e A77 (strumento) –
Per i successivi provvedimenti di competenza, si fa presente che la Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che, a partire dall’a.a. 2008 – 2009, gli esami di ammissione ai bienni di II livello di cui al D.M. 137/07 avranno inizio, in tutte le Istituzioni, il secondo lunedì del mese di ottobre con lo svolgimento della prova scritta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giorgio Bruno Civello)

venerdì 25 aprile 2008

Regolamento dell'Accademia Nazionale di Danza

Oggi abbiamo dato il parere sul regolamento dell'Accademia Nazionale di Danza. Un altro piccolo passo è stato fatto.

Restano da approvare solo quelli dell'I.S.I.A. e dell'Accademia Nazionale D'arte Drammatica.
Presto si potrà visionare il testo.

sabato 15 marzo 2008

OGGETTO: Schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM

Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la nota 1832/SEGR/AFAM del 27/09/2007 con la quale si chiede parere sullo "Schema di regolamento recante la procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e per il reclutamento del personale del sistema AFAM";
Considerate le molte problematicità presenti nello schema di decreto presentato;
Considerate in particolare le criticità presenti nel Titolo 2 dello stesso schema, il CNAM ritiene che sia necessaria una riscrittura dello schema di regolamento presentato che consideri le perplessità esposte e accolga le proposte di modifica indicate nel seguente documento;
IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
nella riunione del 4 – 5 marzo 2008 esprime le seguenti considerazioni:
Il CNAM intende preliminarmente evidenziare le difficoltà incontrate ad esprimere parere sullo schema di regolamento in oggetto, preso atto che tale documento non costituisce quel provvedimento di carattere generale e conclusivo, tale da definire, in forma coerente e rispettosa delle specificità delle istituzioni, una compiuta attuazione della Legge 508/99, come peraltro auspicato nel Parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 Maggio 2004.
Ad esempio, il CNAM considera necessario:
1. procedere alla definizione di regolamenti e ordinamenti anche per i Corsi di Diploma di Secondo Livello, così come avvenuto per i Corsi di Diploma di Primo Livello, ai fini di una completa programmazione, sviluppo e razionalizzazione del sistema;
2. procedere all’individuazione dei requisiti di idoneità delle sedi;
3. procedere all’individuazione dei requisiti necessari per l’elezione del direttore delle istituzioni AFAM.
Il CNAM mette in rilievo, inoltre, i rischi derivanti dall'attuazione del regolamento in oggetto in assenza di una riformulazione dei percorsi relativi alla formazione di base nelle istituzioni musicali e coreutiche.
Per la tipicità dei profili formativi in tali ambiti, è infatti indispensabile garantire la necessaria continuità dell'iter formativo nei suddetti settori, nell’ambito di una complessiva riforma dei cicli.
Art. 2 - Finalità
Si propone di indicare, oltre alle opportunità generali derivanti dai "mutamenti degli scenari economici", le "potenzialità offerte dall'evoluzione del mercato del lavoro" che permettono alle istituzioni di orientare i profili formativi versi nuovi ambiti professionali, arricchendo in tal modo la loro offerta formativa.

Art. 3 - Obiettivi
Si manifestano forti perplessità in merito alle modalità di formulazione di tale articolo, in quanto il medesimo antepone l'istituzione di nuove accademie, conservatori e ISIA - nonché l'attivazione di "centri di alta specializzazione" e di "poli di alta formazione artistica e musicale" - al potenziamento delle attuali istituzioni.
Quest’ultimo, secondo il CNAM, deve essere viceversa individuato come l'obiettivo prioritario da perseguire, anche attraverso l'assegnazione di risorse economiche adeguate, strutture e sedi idonee e rispondenti alle nuove esigenze didattiche, nonché valorizzando la produzione didattica e artistica, al fine di innalzare la qualità complessiva dell'offerta formativa.
Si propone pertanto la riscrittura integrale dell'ART.3, indicando ai primi commi dell'articolo medesimo i punti riportati nello schema di regolamento in oggetto, in corrispondenza delle lettere d, f, e, l, m.
Si ritiene, inoltre, che il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa debba essere conseguente ad un’attenta valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna istituzione, anche in ragione delle condizioni economiche e operative a queste offerte per operare al meglio rispetto alle loro finalità formative.
Il comma B prefigura una razionalizzazione dell'offerta formativa solo come prodotto della contrazione del numero dei corsi, attraverso la loro soppressione, trasformazione e accorpamento; viceversa, in una prospettiva di sviluppo del sistema, deve essere prevista, come parte della stessa razionalizzazione, anche l'istituzione di nuovi corsi.
A tale riguardo, si chiede anche di chiarire come per "Corsi" si debba intendere "Corsi di studio".
Si sottolinea la necessità di inserire, in attuazione dell’art. 7, comma 8, lettera "e" della Legge 508/99, la possibilità di prevedere l’eventuale statizzazione, su richiesta, degli istituti musicali pareggiati e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Il CNAM, nel valutare positivamente la proposta di attivare "Poli" di alta formazione artistica, tesi a valorizzare le vocazioni formative, culturali, artistiche ed economiche di specifici contesti territoriali, ritiene indispensabile mettere in evidenza che i medesimi "Poli" debbano perseguire quale obiettivo principale quello di valorizzare il ruolo culturale, didattico e la produzione artistica delle istituzioni AFAM.
A tal fine, si ritiene indispensabile che i soggetti proponenti l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica siano le stesse istituzioni AFAM, in base alle procedure previste dalle norme vigenti.
Si mette in evidenza che la legge 508/99 permette la costituzione, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti, nei quali possono confluire i soggetti previsti all’ART.2, comma 7, lettera i della Legge 508/99.
Si ritiene necessario che i "Poli di Alta Formazione Artistica" si configurino come iniziative di collaborazione e cooperazione tra più soggetti di elevata qualificazione, operanti in uno stesso territorio o in un medesimo ambito artistico/professionale. Va chiarito come tale condizione non attribuisca ai Poli di Alta Formazione Artistica uno "status giuridico" che permetta loro di rilasciare Diplomi Accademici; titoli che viceversa sono rilasciati, anche in forma congiunta, dalle istituzioni che partecipano al "Polo di Alta Formazione Artistica".
E' opportuno, inoltre, chiarire che tale collaborazione sia regolata da apposite convenzioni tra istituzioni di corrispondente livello e abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano, secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale ( ART.3, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 212).
I "Poli di Alta Formazione Artistica" si offrono comunque come un’importante opportunità per le istituzioni AFAM, per avviare organiche collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e per acquisire risorse economiche.
Si fa rilevare che lo schema di regolamento in oggetto prevede l'attivazione di Poli di Alta Formazione Artistica (lettera c, art.3), di Fondazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale (art.7), di Centri di servizio per la produzione artistica e la ricerca (comma 1, art.8) e di Consorzi con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di produzione artistica (comma 2, art.8), ma non fa riferimento, né tra gli obiettivi né tra le attività di collaborazione, ai Politecnici delle Arti che, viceversa, sono indicati nella legge 508/99 e che necessitano di una specifica regolamentazione.

Art. 4 - modalità di attuazione
Emergono perplessità in merito al comma 2 nel quale è previsto, che per la presentazione al ministero delle proposte indicate al comma 1 sia necessario allegare, a corredo della documentazione, anche il parere espresso da parte del nucleo di valutazione dell'istituzione.
Il Nucleo di valutazione viene, in tal senso, ad assumere una competenza di giudizio su attività di progettazione e programmazione; competenza non individuabile tra quelle che sono assegnate al Nucleo di valutazione dall'ART.10 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.
Art. 5 - Valutazione
L'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) prevista dall'ART.2, comma 138, D.L. 3/10/2006, n°262 non è stata tuttora costituita. Questa assume un ruolo di rilievo nella valutazione esterna, nelle attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza, nonché nella valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione alla ricerca e all'innovazione.
Per l'importante ruolo che l'Agenzia riveste anche per lo sviluppo del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale è indispensabile che la stessa contenga competenze specifiche riferibili al sistema AFAM.
Non è possibile in questa fase esprimere un parere compiuto in merito alla valutazione in quanto le modalità per la sua attuazione saranno individuate solo con un successivo decreto ministeriale.
Art. 6 - Nuove istituzioni
In merito a tale articolo, si fa rilevare l’opportunità di inserire al comma 4, che la proposta di trasformazione in istituzioni autonome di sedi già decentrate sia avanzata dalle Istituzioni alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura.
Art. 7 - Istituzioni non statali
Il CNAM fa innanzitutto rilevare che la Legge n.508/99 non prevede la possibilità di conferire a istituzioni esterne al sistema AFAM, promosse o gestite da enti pubblici e da privati, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al D.P.R. n. 212/05.
Qualora si ritenesse opportuno avvalersi di tale opportunità nell’ambito della programmazione, del riequilibrio e dello sviluppo del sistema, il CNAM considera indispensabile che, vista la marcata eterogeneità delle istituzioni artistiche e musicali non statali presenti in tutto il territorio nazionale, ogni eventuale autorizzazione a rilasciare titoli di studio di cui all'ART.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n°212, sia conseguente a modalità certe di verifica della qualità didattica, scientifica, culturale e di produzione artistica dei corsi per i quali si chiede l'accreditamento, anche in riferimento ai profili della docenza impegnata in tali istituzioni.
E', pertanto, a maggior ragione, necessario che le istituzioni che chiedono l'accreditamento dei corsi e l'autorizzazione a rilasciare Diplomi Accademici, si dotino di strumenti conformi a quelli vigenti per le istituzioni AFAM, sia in relazione agli ordinamenti didattici sia al dettato dei DPR 132/03 e 212/05 in materia di organi di governo e di organizzazione didattica.
Sino al completamento del quadro normativo delle disposizioni legislative vigenti, i titoli di studio rilasciati dalle suddette istituzioni non statali dovranno corrispondere a quelli rilasciati dalle istituzioni AFAM in corsi ordinamentali.
Le istituzioni accreditate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio in conformità a quanto già previsto per le Università non statali.
Le stesse dovranno, inoltre, attenersi alle disposizioni valide per le istituzioni AFAM in materia di reclutamento del personale.
Il CNAM ritiene opportuno inserire nel testo del regolamento uno specifico articolo inerente il riaccreditamento di Accademie di Belle Arti già Legalmente riconosciute, che, pur orientato all’adeguamento di tali strutture ai criteri già previsti all’articolo 7, preveda norme transitorie a salvaguardia degli studenti e del corpo docente già operante nelle istituzioni stesse.

Titolo secondo
Premessa
Il Titolo secondo del regolamento in oggetto, in applicazione del comma 6 dell'ART.2 della Legge 508/99, individua come unica modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento sui settori disciplinari relativi agli ordinamenti AFAM, la tipologia della "attribuzione di incarico di durata non superiore al quinquennio, rinnovabile". Il regolamento in oggetto, nell'applicare la norma indicata dal suddetto comma 6, produce l'esaurimento nelle istituzioni AFAM di un organico stabile, determinando una precarizzazione del rapporto di lavoro non in linea con le disposizioni vigenti in merito agli incarichi nel pubblico impiego. Sebbene sia evidente il fine perseguito, attraverso tale forma di reclutamento, di favorire la flessibilità didattica e l'autonomia delle istituzioni, non si può non evidenziare alcuni gravi problemi che deriverebbero se si adottasse tale forma di incarico come unica per tutto il comparto.
Innanzitutto si mette in evidenza che il regolamento in oggetto indica per il reclutamento procedure diverse , e per molti aspetti opposte, a quelle adottate nelle università, condizione questa che pregiudica una necessaria armonizzazione tra i due sistemi.
La scelta di escludere, tra le tipologie di reclutamento, quella a tempo indeterminato è in contraddizione con l'orientamento assunto dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2007; questo, infatti, nel definire i requisiti minimi per i Corsi di Laurea, al fine di garantire la qualità dei percorsi formativi, indica tra i requisiti necessari la presenza di un numero vincolante di docenti di ruolo (allegato B all'art.4, DM 31 ottobre 2007).
L'assenza di personale stabile, anche in ambiti disciplinari caratterizzanti l'indirizzo formativo delle istituzioni AFAM, avrà riflessi negativi non solo sulla qualità e continuità della didattica ma anche sul generale funzionamento delle Istituzioni e determinerà condizioni incerte, se non ambigue, nelle attività di funzionamento degli organi di governo. Si fa rilevare che, nelle istituzioni in cui il corpo docente è costituito esclusivamente da insegnanti a tempo determinato, si verificherà la circostanza in cui gli eletti negli organi di governo dovranno (nel rispetto della norma sancita dal comma e, dell'ART.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132) confermare l'incarico a se stessi. Inoltre, si pone il problema della corrispondenza tra la durata del loro incarico a tempo determinato e quella dell'organo di governo nel quale sono stati eletti.
Nello schema in oggetto non è indicata quale sia la forma di contratto che sarà utilizzata né si evidenzia quale sia la collocazione dell'incaricato a tempo determinato nell'area professionale del personale docente (prima fascia, seconda fascia, altro!). Il regolamento presentato non considera inoltre le diverse tipologie di incarico attualmente presenti nel comparto AFAM, alcune delle quali devono essere necessariamente mantenute, almeno in una fase transitoria, per garantire il funzionamento delle stesse istituzioni.
Inoltre, mancano le norme che permettano un armonico e funzionale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, rispetto al quale il CNAM ritiene che in sede di prima applicazione del Regolamento in oggetto, il personale docente delle istituzioni con incarico a tempo indeterminato debba afferire, con provvedimento ministeriale, ai nuovi settori disciplinari sulla base dell'attuale titolarità di insegnamento.
Lo schema presentato non affronta la problematica dei docenti di seconda fascia.
Art.10 - Idoneità dei docenti
Ribadendo le perplessità sulla scelta di utilizzare procedure diverse rispetto a quelle in uso nell'Università che, come si è già indicato nella premessa, non facilità l'armonizzazione tra i due sistemi, il CNAM mette in evidenza le carenze presenti nell'art.10 relativo al reclutamento del personale del Sistema. Il comma 3 prevede procedure di valutazione per ciascun settore artistico accertando, ai fini del conseguimento dell'idoneità, la maturità artistico-professionale del candidato, acquisita attraverso esperienze in campo artistico. L'articolo limita l'ambito di riferimento per le procedure di valutazione a quello artistico anche nell'indicazione dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'idoneità. Il CNAM ritiene indispensabile che le norme e i requisiti ritenuti necessari per il conferimento dell'idoneità si debbano riferire all'insieme dei settori disciplinari previsti dagli ordinamenti delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA, quindi non limitati al "campo artistico" ma riferiti alle molteplici forme di saperi e competenze di carattere storico-culturale, tecnico-scientifico e artistico-progettuale presenti nelle istituzioni AFAM.
Pertanto si indica di modificare la dicitura "settore artistico" con "settori artistico-scientifico-disciplinari" e di prevedere tra i requisiti richiesti, un’estensione dei campi in cui sono state svolte le
esperienze didattiche e professionali, considerando come elementi di valutazione anche la ricerca e la produzione scientifica. Pertanto il CNAM ritiene che debba essere riscritto l'articolo 10 e modificati i contenuti delle lettere a, b, c, d, del comma 3, e le lettere a, b, c, del comma 4, al fine di estendere le competenze e i titoli richiesti per la valutazione a tutti i settori disciplinari presenti nelle istituzioni AFAM.
Al fine di favorire la piena applicazione dell'autonomia e il conferimento di incarichi di insegnamento su specifici profili, il CNAM mette in evidenza che l'idoneità nazionale non deve costituire graduatoria ma condizione per accedere ai concorsi banditi dalle singole istituzioni.
Le particolarità di alcune istituzioni quali gli ISIA, l'Accademia di Arte drammatica e l’Accademia Nazionale di Danza in cui corpo docente è costituito nella quasi totalità da insegnanti incaricati a tempo determinato, pongono l'esigenza di prevedere per i docenti già incaricati nelle stesse istituzioni una diversa modalità per il riconoscimento dell'idoneità nazionale all'insegnamento. Ai docenti di queste istituzioni, il cui incarico è stato più volte reiterato a fronte di una valutazione espressa dai rispettivi organi di governo nominati dal Ministro, deve essere riconosciuta l'idoneità per effetto della loro attività di insegnamento. Alla luce di quanto esposto il CNAM propone che al fine del conferimento degli incarichi di insegnamento, sia riconosciuto all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, all’Accademia Nazionale di Danza e agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche la possibilità di attribuire, su domanda degli interessati, incarichi di insegnamento a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, ai docenti attualmente in servizio e che siano stati riconfermati nell’incarico almeno una volta dal Consiglio Accademico, riconoscendo agli stessi l'acquisizione dell'idoneità all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 10, per effetto del servizio prestato nelle discipline, corrispondenti ai settori scientifico-disciplinari, individuate dai Consigli Accademici.
Il CNAM ritiene inoltre necessario individuare forme di tutela per i docenti che già insegnano nelle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute.
Art.11 Incarichi di insegnamento
Il comma 1 prevede come prioritario il conferimento degli incarichi di insegnamento al personale incluso nella graduatoria costituita ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 143/2004. Il comma 6 prevede che le istituzioni, previo giudizio favorevole del Consiglio Accademico, possano proporre al Ministero la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale suddetto. Il CNAM pur favorevole ad un inquadramento a tempo indeterminato del personale di cui al comma 1, esprime perplessità in merito alla scelta di demandare tale trasformazione alle singole istituzioni previo giudizio favorevole del Consiglio accademico; condizione questa che non basandosi su norme certe e uniformi comporterà differenti trattamenti per docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica determinando una evidente sperequazione. Al fine di una generale armonizzazione del sistema la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato potrebbe essere prevista anche per i docenti degli ISIA che ne fanno domanda.
Il comma 2 indica che "il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate"; a parere del CNAM deve essere esplicitato che le risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi devono essere assicurate dai Ministeri competenti.
Considerata la particolare composizione del corpo docente degli ISIA e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, costituito da docenti incaricati a scrittura o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il CNAM ritiene indispensabile, al fine di garantire la continuità degli incarichi e della didattica in dette istituzioni, conferire incarichi di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari e per specifici moduli didattici connessi agli obiettivi formativi dei corsi, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, con delibera motivata del Consiglio Accademico e nei limiti concordati annualmente con il Ministero.
Il CNAM ritiene opportuno che tale norma, indispensabile per garantire il funzionamento degli ISIA, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, debba essere prevista, eventualmente con percentuali diverse, per tutte le istituzioni del comparto AFAM, per garantire alle stesse di conferire contratti su moduli didattici a professionisti, artisti e esperti che permetteranno un ulteriore aggiornamento della didattica e una crescente valorizzazione della produzione artistica delle istituzioni.

Art.12 e 13 Commissioni giudicatrici e conferimento contratti ai vincitori.
Il CNAM ritiene opportuno che la materia contenuta nell'art.12 possa essere disciplinata da un successivo decreto ministeriale. Tuttavia al fine della predisposizione di detto decreto il CNAM mette in evidenza che mette in evidenza che per alcuni corsi e relativi settori disciplinari, unici nel panorama dell'Alta Formazione Artistica e Musicale si determina l'impossibilità di applicare la norma.
Inoltre, sempre in previsione della emanazione di uno specifico Decreto Ministeriale, il CNAM fa rilevare quanto segue: alla luce dei numerosi nuovi corsi avviati in forma sperimentale nelle istituzioni AFAM, per i quali sono stati conferiti incarichi di insegnamento nella forma di contratto a tempo determinato, i cui incaricati sono esclusi dagli organi di governo delle stesse istituzioni, si ritiene indispensabile stabilire se gli stessi possano essere individuati come titolari di corso. Se così non fosse per alcuni settori disciplinari verrebbero a mancare le specifiche competenze per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Art. 14 Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
Relativamente al comma 3 di detto articolo il CNAM propone di consentire l'accesso ai profili per i quali è richiesto il titolo di studio di scuola dell'obbligo, mediante procedure selettive al fine di consentire alle istituzioni di reclutare il personale più idoneo per operare. Per tale motivo si propone la soppressione del comma 3.